La conferma delle Sezioni Unite: il falso valutativo è punibile

La Redazione
01 Aprile 2016

La risposta delle Sezioni Unite Penali è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri, 31 marzo, con l'informazione provvisoria n. 7. Viene così respinta la tesi della abrogazione: il delitto di false comunicazioni sociali resta punibile anche con riguardo all'esposizione o all'omissione di fatti oggetto di valutazione.

Dopo la rimessione da parte della V Sezione Penale (sulla quale vedi la news Alle Sezioni Unite il nodo del falso valutativo), le Sezioni Unite della Suprema Corte confermano la rilevanza penale del c.d. “falso valutativo” ed escludono l'ipotesi dell'abrogazione della fattispecie, a seguito della riforma del falso in bilancio apportata dalla L. n. 69 del 2015.

Servirà ancora qualche tempo per conoscere nel dettaglio le motivazioni della decisione, ma la soluzione adottata a chiusura dell'udienza – presieduta da Canzio, con relatore Fumo e procuratore generale Stabile – tenutasi ieri pomeriggio è d'immediata comprensione.

Per i Giudici, nell'ottica del delitto di false comunicazioni sociali, è intatta la rilevanza del falso valutativo, pur dopo la riforma dello scorso anno.

Più precisamente, «sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione», spiegano i Giudici, «se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni».

Sciolto, quindi, il dubbio nato alla luce delle differenti posizioni assunte in un recente passato dalla Cassazione sul “falso valutativo”, ossia due decisioni (sent. n. 33774/2015 e sent. n. 6916/2016) che avevano sostenuto la tesi della “abrogazione” ed una pronuncia (sent. n. 890/2016) che invece ne aveva confermato la rilevanza penale.

Di conseguenza, è fatta chiarezza sulla riforma del falso in bilancio e in particolare sul passaggio in cui è stata riconosciuta rilevanza ai “fatti materiali” senza però alcun riferimento alla locuzione “ancorché oggetto di valutazioni”, presente invece nel precedente quadro normativo.

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