Il credito dei soci per i finanziamenti postergati non equivale al conferimento di capitale di rischio

La Redazione
22 Giugno 2015

Il credito per finanziamento soci postergato non può essere equiparato tout court al conferimento di capitale di rischio, giacché rimane pur sempre un credito.

Il credito per finanziamento soci postergato non può essere equiparato tout court al conferimento di capitale di rischio, giacché rimane pur sempre un credito, sicché - considerata l'ammissibilità del sequestro conservativo a tutela del credito non esigibile - la relativa garanzia generica deve poter essere conservata a fronte di un concreto timore della sua perdita: individuato il titolo della postergazione ai sensi dell'art. 2467, comma 2, c.c., il socio finanziatore non può lamentare la diminuzione della garanzia patrimoniale riservata al suo credito, esigua e suscettibile di deterioramento od insussistente già al momento della concessione del credito stesso; nondimeno rimane uno spazio di tutela di un credito siffatto, individuato dalla situazione in cui anche la garanzia residua sia posta a rischio di esistenza da comportamenti della società debitrice che risultino direttamente lesivi della garanzia stessa o, più in generale e comunque, della propria integrità patrimoniale.

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