Amministratori: il diritto al compenso è disponibile. Lo statuto può prevedere la gratuità
22 Giugno 2017
L'amministratore di una società, con l'accettazione della carica, acquisisce il diritto ad essere compensato per l'attività svolta; tale diritto è però disponibile e può anche essere derogato da una clausola dello statuto societario. È il principio ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 15382. Il caso. La Corte d'appello di Roma confermava la sentenza di I grado che aveva respinto il ricorso dell'ex amministratore e direttore amministrativo di una s.r.l. volto ad ottenere il pagamento dei compensi dovuti per lo svolgimento degli incarichi. Secondo la Corte, tali compensi non sarebbero dovuti in quanto una clausola dello statuto prevedeva la gratuità dell'incarico. Il diritto al compenso dell'amministratore può essere derogato. La S.C. ribadisce l'orientamento secondo cui il diritto al compenso dell'amministratore per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico affidatogli, ha natura disponibile e può essere derogato da una clausola dello statuto, che condizioni tale diritto al conseguimento di utili oppure sancisca la gratuità dell'incarico (Cass. n. 243/1976). Il rapporto amministratore-società. La Cassazione precisa, insomma, che non può riconoscersi un diritto ex lege al compenso, a maggior ragione se si considera che l'amministratore è legato all'ente da un rapporto di tipo societario che si caratterizza per l'immedesimazione organica: viene accolta, insomma, l'impostazione della recente sentenza S.U. n. 1545/2017 (in questo portale, con nota di Grossi, Amministratore-società: dalla parasubordinazione al rapporto organico-societario). Peraltro, anche se il rapporto tra amministratore e società fosse ricostruibile come di prestazione d'opera in regime di parasubordinazione, non risulterebbe comunque applicabile l'art. 36 Cost., che parla di un diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, ma è limitato al lavoro subordinato. |