Sopravvenuto fallimento e azione dei soci contro gli amministratori

La Redazione
01 Giugno 2016

Nel caso in cui, nella pendenza del giudizio di responsabilità degli amministratori di s.r.l. intentato dai soci e dalla società ex art. 2476, comma 3, c.c., venga dichiarato il fallimento di quest'ultima, la legittimazione attiva alla prosecuzione dell'azione spetta in via esclusiva al curatore fallimentare. Laddove egli non intenda proseguire il giudizio, il giudice ne deve dichiarare l'improcedibilità. Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11264/16.

Nel caso in cui, nella pendenza del giudizio di responsabilità degli amministratori di s.r.l. intentato dai soci e dalla società ex art. 2476, comma 3, c.c., venga dichiarato il fallimento di quest'ultima, la legittimazione attiva alla prosecuzione dell'azione spetta in via esclusiva al curatore fallimentare. Laddove egli non intenda proseguire il giudizio, il giudice ne deve dichiarare l'improcedibilità. Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11264/16.

La vicenda. L'amministratore unico di una s.r.l. veniva chiamato in giudizio dalla società e dai soci per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di un'operazione di aumento del capitale il cui versamento non risultava dalle casse sociali. Il convenuto chiamava in causa i sindaci della società, quali corresponsabili del pregiudizio, ma il giudice di prime cure escludeva ogni profilo di responsabilità di quest'ultimi. La Corte d'appello, in parziale riforma dalla sentenza del Tribunale, condannava i sindaci, in solido con l'amministratore, al risarcimento dei danni a favore del fallimento della s.r.l. sopravvenuto nelle more del giudizio, per aver omesso la dovuta vigilanza sulla situazione economico finanziaria della società.

Il sopravvenuto difetto di legittimazione della società. La sentenza dei giudici del gravame viene impugnata con ricorso in cassazione sulla base di plurime doglianze, che risultano assorbite dall'accoglimento del ricorso incidentale con il quale uno dei sindaci lamenta la violazione degli artt. 81 c.p.c. e 146 l. fall. per non aver la Corte territoriale rilevato il sopravvenuto difetto di legittimazione attiva della società e dei suoi soci a causa della dichiarazione di fallimento intervenuta durante il giudizio.

La legittimazione attiva del curatore. Nel caso di dichiarazione di fallimento della società, le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori disciplinate dagli artt. 2393 e 2394 c.c. per le s.p.a. e dall'art. 2476 c.c. per le s.r.l., confluiscono infatti nell'azione spettante al curatore fallimentare ai sensi dell'art. 146 l. fall. la cui legittimazione attiva assorbe quella spettante ai creditori, ai soci e alla società, anche nel caso in cui il curatore resti inerte. Precisa inoltre il Collegio che la sostituzione del curatore alla società fallita nell'esercizio dell'azione di responsabilità degli amministratori costituisce un'estrinsecazione del principio generale sancito dall'art. 43 l. fall.

Il principio di diritto. I Giudici di legittimità affermano dunque il principio per cui, in tema di azione di responsabilità sociale promossa nei confronti degli amministratori e dei sindaci di s.r.l. ai sensi dell'art. 2476, comma 3, c.c. di soci della stessa, in caso di successivo fallimento l'unico soggetto legittimato a proseguire l'azione è il curatore fallimentare ai sensi dell'art. 146, comma 2, l. fall. Ne consegue che quando nel corso dell'appello riassunto nei confronti del fallimento della società il curatore non abbia manifestato l'intenzione di proseguire l'azione, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità della causa per sopravvenuto difetto di legittimazione attiva dei soci.

In conclusione. La Corte accoglie il ricorso incidentale e cassa senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al capo di condanna dei sindaci poiché l'appello non poteva essere proseguito.

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