Disposizioni in materia di sanzioni amministrative in G.U.

Fabio Fiorucci
01 Giugno 2016

Il 17 maggio 2016 è stato pubblicato nella G.U. n. 114 il Provvedimento 3 maggio 2016 della Banca d'Italia, recante “Disposizioni in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa”. Le nuove regole sono applicabili alle violazioni commesse dopo la loro entrata in vigore, prevista decorsi 15 giorni dalla pubblicazione.

Il 17 maggio 2016 è stato pubblicato nella G.U. n. 114 il Provvedimento 3 maggio 2016 della Banca d'Italia, recante “Disposizioni in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa”. Le nuove regole sono applicabili alle violazioni commesse dopo la loro entrata in vigore, prevista decorsi 15 giorni dalla pubblicazione.

Il provvedimento, che modifica le disposizioni in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa adottate con provvedimento della Banca d'Italia del 18 dicembre 2012, si è reso necessario per adattare la vigente disciplina alle importanti novità introdotte in questa materia dalla direttiva 2013/36/UE (c.d. “CRD IV”) e per tener conto dell'avvio del “Meccanismo di Vigilanza Unico” (MVU), in base al quale dal 4 novembre 2014 gran parte dei compiti in materia di vigilanza prudenziale sulle banche – ivi compresa l'applicazione di alcuni tipi di sanzioni amministrative – sono esercitati dalla Banca Centrale Europea (BCE).

La predetta direttiva 2013/36/UE (c.d. “CRD IV”) ha infatti introdotto rilevanti novità in materia, riguardanti: i destinatari delle sanzioni amministrative, che comprendono sia le persone fisiche (esponenti, dipendenti e personale) sia le società o gli enti responsabili della violazione; gli importi delle sanzioni pecuniarie, pari nel massimo al 10% del fatturato per gli enti e a 5 milioni di euro per le persone fisiche; la tipologia delle misure adottabili, in quanto alla sanzione pecuniaria si affiancano altre misure di natura non patrimoniale; la precisa elencazione delle circostanze di cui l'autorità deve tener conto nel determinare la sanzione da irrogare nel caso concreto; lo scambio di informazioni con l'Autorità Bancaria Europea (ABE) e con le altre autorità europee competenti in materia; la pubblicazione delle sanzioni, che in alcuni casi può avvenire in forma anonima o essere differita.

Queste innovazioni hanno comportato una profonda modifica dell'impianto sinora vigente in Italia per le sanzioni amministrative in materia bancaria e finanziaria, di fatto imponendo il passaggio da un sistema generalmente fondato sulla punibilità della sola persona fisica, con sanzioni esclusivamente pecuniarie e di importo contenuto, a un sistema che prevede l'applicazione della sanzione direttamente all'intermediario responsabile, eventualmente in aggiunta alla sanzione all'esponente o al dipendente che ha agito materialmente, con importi molto più elevati di quelli attuali e un ventaglio di misure adottabili più variegato rispetto alla sola sanzione pecuniaria.

Di interesse è la segnalazione di una fase di contraddittorio ulteriore successiva alla formulazione al Direttorio della proposta di irrogazione della sanzione, tenendo conto della circostanza che nel nuovo regime sanzionatorio, come sottolineato dall'Organo di Vigilanza, il significativo aumento degli importi delle sanzioni pecuniarie e la diversificazione degli strumenti a disposizione della Banca d'Italia rendono opportuno consentire ai soggetti interessati una più ampia articolazione delle proprie difese anche nella fase finale del procedimento sanzionatorio.

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