Ancora sugli obblighi informativi dell’intermediario

La Redazione
01 Giugno 2017

In tema di intermediazione finanziaria, l'intermediario non può effettuare operazioni di investimento se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio: tale obbligo informativo si pone come antecedente logico dell'informazione relativa all'inadeguatezza dell'operazione.

In tema di intermediazione finanziaria, l'intermediario non può effettuare operazioni di investimento se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio: tale obbligo informativo si pone come antecedente logico dell'informazione relativa all'inadeguatezza dell'operazione.

Il caso. Due investitori convenivano in giudizio una Banca chiedendone la condanna al risarcimento per una serie di operazioni di acquisto di obbligazioni argentine non preceduta dalle necessarie informazioni sulla reale natura e rischiosità dei titoli. Il Tribunale accoglieva la domanda, mentre la Corte d'appello, in riforma della sentenza impugnata, rigettava le domande attoree.

Gli obblighi informativi: l'inadeguatezza e la forma delle comunicazioni. La S.C. ha l'occasione di ribadire alcuni principi in tema di obblighi informativi dell'intermediario.

Quando questi riceva un ordine ritenuto inadeguato, deve informare il cliente di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere all'esecuzione: per procedere comunque, deve ricevere un ordine impartito per iscritto(o su supporto duraturo, in caso di ordine telefonico). Ai sensi dell'art. 29, comma 3, reg. Consob n. 11522/1998, solo in presenza di un preciso riscontro quanto all'adempimento dell'obbligo informativo si può escludere una responsabilità dell'intermediario: normalmente la sottoscrizione, da parte del cliente, della clausola in calce al modulo d'ordine, contenente la segnalazione di inadeguatezza, fa presumere assolto l'obbligo in capo all'intermediario; tuttavia, in caso di contestazioni del cliente, che alleghi l'omissione di specifiche informazioni relative all'inadeguatezza, grava sulla banca l'onere di provare di averle specificamente rese.

Le informazioni sulla natura e i rischi dell'operazione. Tuttavia, la Cassazione rileva come, prima ancora di esaminare l'effettivo adempimento di questo obbligo informativo, occorre verificare che siano state fornite al cliente tutte le informazioni di carattere generale di cui all'art. 28, comma 2, reg. Consob citato. Infatti, l'assenza di un'appropriata attività informativa relativa all'operazione finanziaria, sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione, preclude in radice all'intermediario di procedere.

In questo senso, come già affermato in precedenti pronunce, l'obbligo informativo gravante sull'intermediario ha una connotazione di specificità e si sostanzia in una rappresentazione, all'investitore, della natura, della quantità e qualità dei prodotti finanziari, oltre che alle indicazioni atte a dar conto della loro rischiosità, comprese informazioni sull'individuazione del soggetto emittente, il rating ed eventuali carenze informative circa le caratteristiche concrete del titolo (situazioni di grey market): in questi termini, Cass. n. 8089/2016; Cass. n. 1376/2016.

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