Omesso versamento IVA: può risponderne anche l’amministratore dimissionario

La Redazione
02 Giugno 2017

Il delitto di omesso versamento IVA è fattispecie a condotta mista, che può essere commesso anche dall'amministratore di una società che abbia dismesso la carica nel momento di consumazione della condotta omissiva.

Il delitto di omesso versamento IVA è fattispecie a condotta mista, che può essere commesso anche dall'amministratore di una società che abbia dismesso la carica nel momento di consumazione della condotta omissiva.

Il caso. L'amministratore di una società cooperativa a responsabilità limitata veniva condannato per il reato di cui all'art. 10-ter D.Lgs. n. 74/2000, per avere omesso il versamento dell'Iva dovuta in forza della dichiarazione presentata nel settembre 2013. La condanna veniva confermata in appello, nonostante i rilievi dell'amministratore, volti a dimostrare che era cessato dalla carica nel momento consumativo del delitto contestato.

Omesso versamento Iva. Il delitto di omesso versamento Iva ha una struttura complessa, configurandosi come fattispecie a condotta mista: a una condotta commissiva, consistente nella presentazione, da parte del soggetto obbligato, della dichiarazione annuale Iva, si affianca una condotta omissiva, consistente nel mancato versamento di quanto dovuto, come indicato nella citata dichiarazione.

Normalmente, non risponde del reato de quo il soggetto che, dopo aver presentato la dichiarazione annuale, non sia tenuto al pagamento per il sopravvenuto venir meno della carica (per aver, ad esempio, dismesso la carica formale tra il primo momento e la scadenza dell'obbligo di pagamento). È fatta salva, ovviamente, l'ipotesi in cui il soggetto abbia inequivocabilmente preordinato la condotta rispetto all'omissione (dimettendosi artatamente) ovvero abbia fornito un contributo causale all'omissione della persona obbligata.

Nel caso in esame, correttamente i giudici di merito hanno evidenziato come il reato sia stato portato a consumazione, a seguito dell'omesso versamento delle somme, quando già l'amministratore non era più in carica (dicembre 2013); tuttavia, la S.C. considera elemento indiziario della sua responsabilità il compimento da parte di quest'ultimo di un atto gestorio, consistente nella presentazione della dichiarazione annuale, pochi giorni dopo la cessazione della carica (27 settembre, a fronte della cessazione della carica a partire dal 16 settembre).

Il subentro di un nuovo amministratore. Peraltro, proprio in virtù della struttura complessa del reato in esame, in una precedente pronuncia la Cassazione ha affermato la responsabilità dell'amministratore subentrato nella gestione societaria in un momento successivo alla presentazione della dichiarazione, ma precedente alla scadenza del termine per il pagamento: Cass. Pen. n. 18834/2017, si veda la news, in questo portale.

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