Il nuovo Arbitro per le controversie finanziarie

Alberto Gafforio
09 Agosto 2016

La CONSOB, con la delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, ha approvato il regolamento del nuovo Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), dando così vita ad un nuovo sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie caratterizzato dall'adesione obbligatoria degli intermediari e dalla natura decisoria della procedura, in analogia all' Arbitro bancario finanziario (ABF) della Banca d'Italia.

La CONSOB, con la delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, ha approvato (ai sensi dell'art. 2, commi 5-bis e 5-ter, D.Lgs. n. 179/2007) il regolamento del nuovo Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), dando così vita ad un nuovo sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie caratterizzato dall'adesione obbligatoria degli intermediari e dalla natura decisoria della procedura, in analogia all' Arbitro bancario finanziario (ABF) della Banca d'Italia.

L'obiettivo è quello di fornire un efficace strumento di tutela diretta degli interessi degli investitori che potranno accedervi gratuitamente e giungere ad una decisione entro 90 giorni dal completamento del fascicolo contenente il ricorso, le deduzioni e la documentazione prodotta dalle parti.

Potranno essere sottoposte all'Arbitro le controversie relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio, per richieste di importo non superiore a 500.000 euro, nonché le controversie che riguardano i gestori dei portali di equity crowdfunding. La decisione del collegio non è vincolante per l'investitore che può comunque ricorrere all'autorità giudiziaria. Nel caso in cui l'intermediario non dia esecuzione alla decisione assunta, è prevista a suo carico la sanzione reputazionale della pubblicazione di tale inadempimento.

Il regolamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie è entrato in vigore il 3 giugno 2016. Dalla data di entrata in vigore del regolamento decorrono i primi adempimenti per la piena operatività del sistema. In particolare gli intermediari sono tenuti ad aderire all'ACF entro 2 mesi tramite le associazioni di categoria cui sono iscritti. Per gli intermediari che non partecipano ad associazioni di categoria, l'adesione dovrà essere comunicata, nel medesimo termine, direttamente alla Consob.

Con la successiva delibera n. 19622 dell'8 giugno, la Consob ha avviato la procedura per la nomina dei componenti del collegio dell'ACF di propria designazione. Ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 4, del relativo regolamento, il collegio dell'Arbitro è composto da un presidente e da quattro membri, dei quali tre, oltre al presidente, sono scelti direttamente dalla Consob mentre due sono designati, rispettivamente, dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (Cncu) congiuntamente alle associazioni di categoria degli intermediari più rappresentative a livello nazionale. Con le medesime modalità sono nominati uno o più membri supplenti per ogni membro effettivo. La Commissione ha stabilito infine la nomina di due membri supplenti per ciascun membro effettivo.

La durata dell'incarico è di cinque anni per il presidente e di tre anni per gli altri membri, con decorrenza dall'avvio dell'operatività dell'Arbitro, il mandato è rinnovabile una sola volta. La Consob ha inoltre determinato, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del regolamento, il compenso spettante ai componenti del collegio.

L'Arbitro svolge le proprie attività presso la sede Consob di Roma. Il collegio si riunisce, di norma, una volta a settimana.