MiFID II: il Consiglio dei Ministri approva il decreto attuativo

La Redazione
01 Agosto 2017

Il Consiglio dei ministri n. 40 dello scorso 28 luglio ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo di attuazione della direttiva UE n. 65/2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II) e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 600/2014 sulla stessa materia (MiFIR).

Il Consiglio dei ministri n. 40 dello scorso 28 luglio ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo di attuazione della direttiva UE n. 65/2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II) e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 600/2014 sulla stessa materia (MiFIR).

La direttiva e il regolamento modificano la precedente disciplina, includendo settori in precedenza non regolamentati e impostando un sistema più completo di vigilanza e di applicazione delle regole.

Lo scopo della disciplina, precisano dal Consiglio dei Ministri, è quello di sviluppare un mercato unico dei servizi finanziari in Europa, nel quale siano assicurate la trasparenza e la protezione degli investitori, in modo che i risparmiatori e le imprese di investimento possano operare a livello transfrontaliero (cosiddetto “passaporto unico”) con maggiore semplicità e a condizioni identiche in tutti gli Stati dell'Unione.

Tra le novità previste dal decreto attuativo si segnalano:

  • la facoltà per l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), l'Autorità bancaria europea (EBA), per i depositi strutturati, e le autorità di vigilanza nazionali (Consob e Banca d'Italia) di vietare o limitare la distribuzione di taluni prodotti finanziari;
  • l'ampliamento degli obblighi di comunicazione alla clientela su costi e oneri connessi ai servizi di investimento o accessori che devono includere anche il costo della consulenza (se rilevante), il costo dello strumento finanziario raccomandato o venduto al cliente e le modalità con cui il cliente può remunerare il servizio d'investimento ricevuto;
  • l'introduzione, in tema di consulenza finanziaria, della consulenza “indipendente” con l'inserimento di alcune specifiche previsioni che devono essere osservate dalle imprese di investimento.

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