Responsabilità dei sindaci in presenza del revisore contabile

01 Dicembre 2015

La responsabilità dei sindaci con riferimento ai doveri di vigilanza in materia contabile è esclusa dalla presenza del revisore contabile?

La responsabilità dei sindaci con riferimento ai doveri di vigilanza in materia contabile è esclusa dalla presenza del revisore contabile?

Con la riforma del diritto societario è stato sottratto al collegio sindacale il controllo contabile ed è stato attribuito a un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Tuttavia, i sindaci eventualmente convenuti in un'azione di responsabilità non possono eccepire che la presenza del revisore contabile di per sé li esoneri dal rispetto dei doveri di verifica contabile.

Infatti, in ogni caso il collegio sindacale nella sua attività di vigilanza sul bilancio d'esercizio è tenuto a verificare l'osservanza, da parte degli amministratori, delle disposizioni del codice civile relative al procedimento di formazione, controllo, approvazione e pubblicazione del bilancio di esercizio. Il collegio sindacale effettua un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato correttamente redatto, mentre la verifica della rispondenza ai dati contabili spetta al revisore legale.

I sindaci sono tenuti a scambiare periodicamente dati e informazioni con il soggetto incaricato della revisione. Pertanto, il collegio sindacale non può ignorare quanto lamentato dal revisore contabile, giacché l'art. 2409-septies c.c. impone un reciproco scambio di dati e informazioni rilevanti per l'espletamento delle rispettive funzioni di controllo.

Tale dovere è specificato dalle “Norme di comportamento del collegio sindacale” emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, là dove al punto 5.3 si prescrive al collegio sindacale di scambiare periodicamente dati e informazioni con il revisore legale, e in particolare “i dati e le informazioni ritenuti rilevanti, opportuni o utili per lo svolgimento dell'attività di vigilanza con particolare attenzione, in relazione al tipo di controllo effettuato dall'incaricato della revisione legale, agli elementi di natura contabile che possano costituire indizi di un comportamento illegittimo o comunque anomalo da parte della società”.

Inoltre al punto 3.6 si stabilisce che “Il collegio sindacale effettua, anche tramite motivate tecniche di campionamento analisi di conformità al fine di controllare il concreto funzionamento dell'assetto amministrativo-contabile. In occasione dell'acquisizione di informazioni dall'incaricato della revisione legale, il collegio può richiedere notizie in ordine ai controlli informativi e organizzativi istituiti dalla società (cfr. Norma 5.3.). Laddove l'attività di vigilanza dovesse evidenziare significativi rischi di inadeguatezza dell'assetto amministrativo-contabile, il collegio sindacale richiede all'organo amministrativo l'adozione di azioni correttive e ne monitora la realizzazione nel corso dell'incarico”.

Coerentemente, in dottrina si osserva che, sebbene con la riforma societaria siano venuti meno i compiti specifici nel settore della contabilità e bilancio (e fermo l'obbligo di presentare la relazione ex art. 2429 c.c.), la riforma non ha affatto soppresso ogni incombenza di natura contabile a carico del collegio sindacale, che permane ogniqualvolta “essa risulti richiesta per il corretto esercizio di quel controllo di legalità e di correttezza nell'amministrazione del quale il collegio resta pur sempre onerato e che costituisce la ragion d'essere della sua esistenza” (così, Cavalli, Commento all'art. 149, in Campobasso (diretto da), Commentario alla legge Draghi, Torino, 2002, 1222, 1236. Nello stesso senso, si vedano in proposito anche Ferrara - Corsi, Gli Imprenditori e le società, Milano, 2011, 583, e Ambrosini, Il controllo contabile, in Abriani-Ambrosini-Cagnasso-Montalenti, Le società per azioni, in Cottino (diretto da), Trattato di diritto commerciale, IV, 1, 2010, 766, secondo cui “il rispetto della normativa contabile rientra nella più ampia osservanza della legge e costituisce, ad un tempo, uno degli aspetti primari dei principi della corretta amministrazione”).

Peraltro, sovente le censure che si muovono alla condotta dei sindaci non investono (solo) irregolarità contabili in quanto tali, bensì la violazione dell'obbligo di perseguire la salvaguardia e l'integrità del patrimonio della società, rispetto al quale i sindaci sono chiamati a vigilare ancorché sprovvisti delle prerogative strettamente connesse alle verifiche contabili.

Del resto, tra i compiti che l'art 2403 c.c. affida al collegio sindacale vi sono quelli di verificare il rispetto dei principi di corretta amministrazione e l'adeguatezza dell'assetto contabile adottato dalla società, ambiti per necessità direttamente influenzati dal giudizio sulla regolarità della tenuta delle scritture contabili.

Inoltre, anche dopo la riforma della disciplina societaria sono stati comunque lasciati al collegio sindacale, pur nell'ipotesi in cui il controllo contabile sia affidato al revisore, alcuni compiti di natura contabile tra i quali l'espressione del consenso all'iscrizione nell'attivo di alcuni costi aventi utilità pluriennale. Si tratta di compiti il cui esercizio presuppone necessariamente un giudizio positivo sulla regolarità delle scritture contabili.

In aggiunta si osserva come la legge nell'assegnare al collegio sindacale il compito di vigilare sull'adeguatezza in concreto dell'assetto contabile adottato dalla società, attribuisca al collegio sindacale poteri ispettivi e di controllo piuttosto penetranti, tali anche da permettergli di eseguire attività anche comprese tra i compiti del revisore contabile.

È noto invero che il collegio sindacale, tra i vari compiti impostigli dalla legge, deve redigere una relazione al bilancio e in tale relazione deve formulare le proprie osservazioni e proposte (art. 2429). Deve dare il proprio consenso all'iscrizione nello stato patrimoniale di avviamento, spese di impianto e ampiamento, spese di ricerca e sviluppo, spese di pubblicità (art. 2426, nn. 5 - 6), deve attestare l'ammontare del patrimonio netto al fine di stabilire il limite per l'emissione di obbligazioni (art. 2412).

I sindaci hanno quindi comunque un dovere di vigilanza in campo contabile, tanto più che l'art. 2403 c.c. indica come specificazione del concetto di vigilanza sullacorretta amministrazione”, oltre a quella sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, soprattutto quella sul suo corretto “concreto funzionamento”. La verifica sul concreto funzionamento pertanto non può prescindere dall'esame anche di specifici comportamenti.

L'esistenza di indici rilevatori di anomalie in tema di tenuta della contabilità o di situazioni potenzialmente idonee a favorire irregolarità contabili ovvero l'accertamento che l'attività di controllo contabile sia stata, in concreto, esercitata dal revisore secondo modalità non adatte in relazione alla complessità ed alla struttura della società, possono costituire ragioni che devono indurre il collegio sindacale, non solo a sollecitare specifiche attività di controllo della contabilità all'organo preposto alla revisione contabile (in forza del generale dovere di collaborazione tra i due organi disciplinato dall'art. 2409-septies c.c.), ma anche a procedere autonomamente ad atti ispettivi sulla contabilità idonei a verificarne la corretta tenuta al fine di acquisire elementi di valutazione sull'assetto contabile generale.

La presenza di un revisore contabile quindi non esonera il collegio sindacale dal dovere stabilito dall'art. 2403 c.c. di vigilare “sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento”, che nella fattispecie è stato totalmente disatteso.

Infatti, nelle richiamate “Norme di comportamento del collegio sindacale” si legge al punto 3.4 che il collegio sindacale “vigila sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo, con specifico riferimento ai processi di gestione dei rischi, di controllo interno, di revisione interna, se applicabile, e di informativa finanziaria; - segnala agli amministratori, eventuali profili di rischio riscontrati nell'assetto organizzativo aziendale, sollecitando interventi correttivi, informandone anche il revisore legale, se presente”.

In conclusione, i sindaci in presenza di un revisore contabile non devono acriticamente prendere atto della mancanza di specifici rilievi da parte del revisore, ma sono comunque tenuti, pena la chiamata in responsabilità in solido con gli amministratori, a vigilare sulla contabilità nei limiti di quanto riconosciuto di loro competenza.

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