Concordato preventivo e atti distrattivi del patrimonio
02 Dicembre 2016
Il carattere frodatorio del piano di concordato va accertato in concreto e deve consistere in una chiara e indiscutibile manipolazione della realtà aziendale, tale da falsare il giudizio dei creditori e orientarli in materia presumibilmente diversa rispetto a quella che sarebbe conseguita alla corretta rappresentazione della situazione aziendale.
Il caso. Una Spa presentava domanda di concordato preventivo il quale prevedeva la cessione ad una Srl, appositamente costituita, dell'azienda. La proposta di concordato vien approvata dai creditori e omologata dal Tribunale fallimentare. A giudizio del Pubblico Ministero, condiviso dal Giudice per le indagini preliminari e dal Tribunale di Pistoia, fu distratta o dissipata, in tal modo, una parte rilevante di attivo nell'ambito di un più ampio disegno distrattivo. Avverso tale provvedimento la Srl proponeva ricorso per Cassazione.
L'imprenditore può fare ai creditori qualsiasi proposta idonea a risolvere la crisi. La Corte di Cassazione, nell'accogliere il ricorso, ha ritenuto univoca l' interpretazione dell'art. 160 l. fall., stabilendo che l'imprenditore può fare ai creditori qualsiasi proposta idonea a risolvere la crisi e l'approvazione della proposta è rimessa alla volontà dei creditori. Ai sensi dell'art. 186-bis il debitore può presentare un piano che preveda la prosecuzione dell'attività di impresa, “la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione”, sulla base di criteri e valori determinati dal proponente e asseverati da un professionista abilitato. Resta in capo al Tribunale fallimentare il compito di assicurare il rispetto dei principi che regolano la materia concordataria. Sempre secondo la Suprema Corte, in caso di cessione d'azienda, la diversa valutazione di un cespite, da chiunque effettuata, non può ritenersi idonea ad attribuire carattere fraudolento alla valutazione operata dal debitore concordatario e ritenuta congrua dai creditori nell'ambito di una procedura sottoposta al controllo di legalità del Tribunale fallimentare. |