Nomina e revoca degli organi di società in house: la giurisdizione è ordinaria

La Redazione
02 Dicembre 2016

Le azioni concernenti la nomina o la revoca di amministratori e sindaci delle società a totale o parziale partecipazione pubblica sono sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario, anche nel caso in cui le società stesse siano costituite secondo il modello del cd. in house providing.

Le azioni concernenti la nomina o la revoca di amministratori e sindaci delle società a totale o parziale partecipazione pubblica sono sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario, anche nel caso in cui le società stesse siano costituite secondo il modello del cd. in house providing.

La vicenda. I componenti del collegio sindacale di una s.p.a., costituita secondo il modello dell'in house providing, convengono in giudizio la società chiedendo l'annullamento degli atti del Sindaco di un Comune e dell'assemblea dei soci della società con cui sono stati dichiarati decaduti dalla carica, in conseguenza dell'insediamento del nuovo Consiglio Comunale. La società propone ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, rilevando che sussisterebbe la giurisdizione del giudice amministrativo, in considerazione del vincolo di subordinazione gerarchica che lega gli organi sociali all'ente pubblico, della dipendenza organica di derivazione pubblicistica e della rilevanza pubblicistica degli atti che regolano il rapporto tra ente e società.

L'inquadramento privatistico delle società con partecipazione pubblica. Con la pronuncia in esame, la Cassazione ribadisce la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie concernenti atti di nomina o revoca degli organi sociali di società in house. In particolare, rileva la S.C., l'art. 4, comma 13, quarto periodo, D.L. n. 95/2012, conv. in L. n. 135/2012, conferma l'inquadramento privatistico delle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici la cui disciplina sia contenuta esclusivamente o prevalentemente nello statuto sociale. Come affermato anche da precedenti di legittimità, la società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto privato per il solo fatto di essere partecipata, in tutto o in parte, da un ente pubblico, non assumendo alcun rilievo, per le vicende societarie, la persona dell'azionista. La società opera infatti, quale persona giuridica privata, nell'esercizio della propria autonomia negoziale.

La posizione dell'ente pubblico all'interno della società è unicamente quella di socio di maggioranza e solo in tale veste può influire sul funzionamento della società: avvalendosi non dei poteri pubblicistici, ma degli strumenti propri del diritto societario.

La conferma del legislatore: il Testo Unico delle società partecipate. A conferma di tale impostazione è intervenuto il legislatore: il T.U. sulle società partecipate (D.Lgs. n. 175/2016, su cui si veda: Demuro, Il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, in questo portale), pur non applicabile ratione temporis alla vicenda de qua, chiarisce che “per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali del diritto privato” (art. 1, comma 3).

Tra le norme derogatorie, l'art. 12 prevede la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house, quindi in tema di azioni di responsabilità; nulla si dice, invece, in tema di nomina e revoca degli organi sociali.

Secondo le S.U., tali disposizioni esplicitano definitivamente la riconduzione delle società a partecipazione pubblica all'ordinario regime civilistico. Non solo: non vi sono più dubbi sul fatto che le società in house sono regolate dalla medesima disciplina che regola, in generale, le società partecipate (ad eccezione della giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dai loro amministratori e dipendenti).

Società partecipate, società in house e giurisdizione ordinaria. In conclusione, la Cassazione conferma che le società a partecipazione pubblica “costituiscono, in ambito societario, una categoria nella quale sono comprese, in termini di specialità, […] le società in house; sicchè il principio generale dettato dal citato 3° comma dell'art. 1 è destinato a valere anche per le società in house”. La giurisdizione, pertanto, rimane in capo al giudice ordinario.

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