I beni conferiti in trust vanno pignorati nei confronti del trustee
30 Gennaio 2017
Poiché il trust non è titolare di diritti e tanto meno può essere destinatario di un'esecuzione, i beni conferiti in trust devono essere pignorati nei confronti del trustee e il giudice dell'esecuzione può verificare d'ufficio l'esistenza del soggetto nei cui confronti è intentata la procedura esecutiva. Sono i principi affermati dalla Cassazione, nella sentenza n. 2043 depositata lo scorso 27 gennaio. Il caso. Il giudice dell'esecuzione dichiarava improcedibile l'esecuzione iniziata da un creditore con pignoramento su beni immobili conferiti in un trust: il giudice rilevava, d'ufficio, l'inesistenza del soggetto nei cui confronti era stata instaurata la procedura (il trust e non il trustee). Il creditore proponeva, quindi, ricorso per cassazione. I poteri d'ufficio del giudice dell'esecuzione. La S.C. rileva, in primo luogo, che rientra nei poteri officiosi del giudice dell'esecuzione il riscontro delle imprescindibili condizioni dell'azione esecutiva e sui presupposti processuali. Tra questi, rientra senz'altro la tematica relativa all'esistenza giuridica del soggetto esecutato. Pignoramento di beni conferiti in trust. In tema di trust, da tempo la giurisprudenza di legittimità è intervenuta sulla natura giuridica dell'istituto del trust e, più in particolare, sulle modalità del pignoramento di beni conferiti in trust. La Cassazione ribadisce, quindi, che il trust è ormai costantemente definito non già come ente dotato di personalità giuridica ma quale semplice “insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, nell'interesse di uno o più beneficiari, formalmente intestati al trustee”. Di conseguenza, è il trustee l'unica persona di riferimento con i terzi, quale soggetto che dispone dei diritti e nei cui confronti vanno pignorati i beni conferiti nel trust. I principi di diritto. “Poichè legittimamente il giudice dell'esecuzione verifica anche di ufficio l'esistenza del soggetto nei cui confronti è intentata la procedura esecutiva, va disposta la chiusura anticipata di una procedura seguita al pignoramento di beni immobili eseguito nei confronti di un trust in persona del trustee, anzichè nei confronti di quest'ultimo, visto che il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, nè di soggettività, per quanto limitata od ai soli fini della trascrizione, ma un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che rimane l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto; e neppure ostando a tale conclusione la nota di trascrizione del negozio di dotazione del trust, che non fonderebbe una valida continuità di trascrizioni con un soggetto inesistente”. |