Illegittima la segnalazione a sofferenza non preceduta da comunicazione al soggetto interessato

La Redazione
02 Febbraio 2017

La segnalazione a sofferenza di un credito presso la Centrale dei Rischi alla Banca d'Italia deve essere preceduta da preventiva comunicazione all'interessato e, ai sensi dell'art. 4, comma 7, Codice di autodisciplina degli intermediari, tale comunicazione deve essere specifica e puntuale, in modo da consentire al cliente di evitare conseguenze pregiudizievoli. Di conseguenza la segnalazione è illegittima, e deve disporsene la cancellazione, se l'interessato non ne ha ricevuto alcun preavviso.

La segnalazione a sofferenza di un credito presso la Centrale dei Rischi alla Banca d'Italia deve essere preceduta da preventiva comunicazione all'interessato e, ai sensi dell'art. 4, comma 7, Codice di autodisciplina degli intermediari, tale comunicazione deve essere specifica e puntuale, in modo da consentire al cliente di evitare conseguenze pregiudizievoli.

Di conseguenza la segnalazione è illegittima, e deve disporsene la cancellazione, se l'interessato non ne ha ricevuto alcun preavviso.

La Banca ha l'obbligo di comportarsi secondo buona fede e non può procedere alla segnalazione di un credito presso la Centrale dei Rischi in assenza dei presupposti o nell'oggettivo dubbio sulla loro esistenza: nel caso di intermediari finanziari, si impongono controlli ripetuti, trasparenza e responsabilità, tali da poter tutelare l'affidamento generato nel pubblico.

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