Fallisce in estensione anche l’accomandante con procura institoria

La Redazione
02 Marzo 2017

Nella società in accomandita semplice, il socio accomandante che, avvalendosi di una procura, compie atti di amministrazione e si inserisce nella gestione della società, può fallire in estensione.

Nella società in accomandita semplice, il socio accomandante che, avvalendosi di una procura, compie atti di amministrazione e si inserisce nella gestione della società, può fallire in estensione.

Lo afferma la Cassazione, con sentenza n. 5069.

Il caso. A seguito del fallimento di una s.a.s., il Tribunale dichiarava il fallimento in estensione del socio, ritenuto accomandatario illimitatamente responsabile, nonostante la veste formale di socio accomandante. La Corte d'Appello rigettava il reclamo e il socio proponeva ricorso per cassazione.

La responsabilità gestoria quale presupposto del fallimento in estensione. La S.C. conferma la decisione di merito, in base alla considerazione che il fallimento in estensione, ex art. 147 l. fall., è da associare alla responsabilità gestoria del socio illimitatamente responsabile: pertanto può fallire anche il socio che si sia ingerito nella gestione. È questo il caso del socio accomandante che, in virtù di procura conferente un ventaglio di poteri, abbia compiuto atti di amministrazione interna o esterna: in questo caso viene meno la limitazione di responsabilità di cui all'art. 2320 c.c.

A maggior ragione, può essere esteso il fallimento della società al socio accomandante cui sia stata conferita una procura institoria: in questo caso, infatti, il socio ha facoltà di compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, salve le eventuali limitazioni contenute nella procura.

Il termine di decadenza per la dichiarazione del fallimento in estensione dell'accomandante. La Cassazione ha anche occasione di precisare che il fallimento in estensione del socio accomandante che, ingeritosi nella gestione, abbia assunto responsabilità illimitata, è soggetto al termine di decadenza annuale, che decorre dall'iscrizione nel registro delle imprese di una vicenda, personale o societaria, che abbia comportato il venir meno della suddetta sua responsabilità.

Non assume, quindi, rilevanza, ai fini del decorso del termine, la data della sentenza dichiarativa del fallimento della società.

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