Il Cdm approva due ddl di delegazione europea e attua le direttive Mifid II e Mifir
02 Maggio 2017
Nel Consiglio dei Ministri n. 25 del 28 aprile scorso, il Governo ha approvato, in esame definitivo, due disegni di legge, nonché, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (cosiddetta MiFID II) e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 600/2014 sulla stessa materia (cosiddetto MiFIR). Legge di delegazione europea 2016. Il primo ddl delega il Governo al recepimento delle direttive europee e all'attuazione di altri atti dell'Unione europea. In particolare, si tratta di 26 direttive comunitarie, tra cui (art. 3) la direttiva (UE) 2015/2436 in materia di marchi d'impresa; il Regolamento 596/2014 relativo agli abusi di mercato, per un adeguamento della normativa in materia di abuso e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato (art. 7); il Regolamento 2016/1011 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari enei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento (art. 8). Legge europea 2017. Il secondo ddl detta disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea 2017). Il decreto di attuazione della normativa in materia di strumenti finanziari. Sempre nello stesso Consiglio dei Ministri è stato approvato un d.lgs. che dà attuazione alla direttiva 2014/65/UE (MIFID II), relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e di adeguamento della normativa interna al Regolamento (UE) 600/2014 (MIFIR). Si prevede un sistema più completo di vigilanza: l'obiettivo è sviluppare un mercato unico dei servizi finanziari in Europa, nel quale siano assicurate la trasparenza e la protezione degli investitori, in modo che i risparmiatori e le imprese di investimento possano operare a livello transfrontaliero. Si prevede, tra le altre cose, che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), l'Autorità bancaria europea (EBA), per i depositi strutturati, e le autorità di vigilanza nazionali (Consob e Banca d'Italia) possano vietare o limitare la distribuzione di taluni prodotti finanziari; d'altra parte, ci saranno più obblighi di comunicazione ai clienti. Infine, si definisce una disciplina unitaria, nell'ambito del sistema finanziario, sull'istituto della segnalazione delle violazioni, il c.d. whistleblowing. |