Legittimità della esclusione del socio di s.r.l. e diritto di opposizione
27 Maggio 2015
In una s.r.l. è possibile escludere il socio che abbia compiuto atti di concorrenza sleale in presenza di una clausola statutaria che, sul tema, si limita semplicemente a rinviare all'art. 2473 bis c.c.? In caso affermativo, il socio estromesso può presentare opposizione alla relativa decisione?
Esclusione del socio di s.r.l.. L'esclusione del socio di società a responsabilità limitata è consentita, oltre che nei casi tassativamente stabiliti dalla legge, al verificarsi delle fattispecie convenute tra i soci. Ai sensi dell'art. 2473 bis c.c., infatti, l'atto costitutivo può prevedere “specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio”, chiara espressione del carattere personale della s.r.l., dove la figura del socio rappresenta il prius logico giuridico. Quanto richiesto dall'art. 2473 bis c.c. comporta, da un lato, che, in assenza di una espressa manifestazione di volontà negoziale da parte dei soci, l'opzione per il tipo s.r.l. non permetterà alla società di avvalersi della esclusione nel caso di comportamento inadempiente o non corretto del socio; dall'altro, che i soci non devono limitarsi ad inserire nell'atto costitutivo previsioni generiche di estromissione dovendo, al contrario, specificare il contenuto delle relative clausole (nello stesso senso, v. Trib. Milano 28 febbraio 2014 e 5 settembre 2014). In termini generali, le clausole statutarie di esclusione possono ricondursi essenzialmente a: - clausole soggettive, afferenti allo status personale del socio rappresentate dalla sopravvenuta incapacità legale derivante dallainterdizione, inabilitazione, fallimento o condanna penale; - clausole oggettive, inerenti, invece, ad inadempimenti del socio alle obbligazioni legali e contrattuali.
Procedimento di esclusione e diritto alla opposizione. Con specifico riferimento al procedimento di esclusione, giova far presente che il legislatore ha omesso qualsiasi indicazione della relativa disciplina e dei rimedi esperibili dal socio espulso, lasciando, pertanto, all'autonomia contrattuale la previsione in ordine all'organo deputato a decidere sull'estromissione del socio; al termine a partire dal quale far decorrere i suoi effetti; alle modalità con cui comunicare l'esclusione al socio ed alle modalità con le quali quest'ultimo può esercitare il diritto alla difesa. Il socio escluso, infatti, avrà diritto a presentare opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria perché accerti la legittimità della decisione di esclusione, la cui competenzapotrà essere attribuita dall'atto costitutivo all'assemblea dei soci o all'organo amministrativo. In relazione, poi, al termine entro il quale il socio escluso potrà presentare opposizione, in assenza di una espressa previsione statutaria, pare lecito ritenere applicabile, per analogia, quanto disposto per le società di persone dall'art. 2287 c.c., che consente al socio escluso di fare opposizione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di estromissione.
Conclusioni. Tanto detto, in presenza di una clausola generica contenuta nello statuto, rectius atto costitutivo (come quella sopra prospettata), l'esclusione del socio di s.r.l. non è ammissibile e, ove decisa, è senza dubbio da considerarsi illegittima. Al riguardo, giova tenere presente che, secondo i giudici di merito, qualora il tribunale - davanti al quale sia stata proposta la opposizione alla estromissione del socio - si pronunci favorevolmente accogliendo la stessa ed annullando, conseguentemente, la decisione di esclusione ritenuta illegittima, il socio deve essere riammesso con effetto ex tunc nella società nella medesima posizione anteriore alla deliberazione di estromissione e nella pienezza di tutti i diritti connessi allo status di socio (Trib. Monza 12 marzo 2008). |