Linee guida su costituzione, delibere sociali e amministrazione nella STP

La Redazione
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02 Agosto 2016

I profili giuridici in tema di costituzione, delibere e amministrazione delle Società tra professionisti sono analizzati nel documento approvato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e pubblicato in data 29 luglio 2016.

I profili giuridici in tema di costituzione, delibere e amministrazione delle Società tra professionisti sono analizzati nel documento approvato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e pubblicato in data 29 luglio 2016.

L'esame della normativa mette in rilievo le caratteristiche dell'atto costitutivo, che deve prevedere l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci: il contenuto dell'oggetto sociale deve essere limitato alle sole attività professionali regolamentate e deve essere realizzato solo dal lavoro dei soci professionisti, in quanto iscritti nei relativi albi, collegi, ordini.

Posto che l'art. 10 L. n. 183/2011, che disciplina le STP, deve esser considerato normativa speciale rispetto a quella generale societaria, le norme in questione devono sempre essere lette nell'ottica di attribuire, sia formalmente che sostanzialmente, un ruolo dominante ai soci professionisti, mentre il c.d. socio di capitale o tecnico dovrà svolgere un ruolo strumentale rispetto all'attività professionale.

Elemento di novità è la possibilità di poter adottare le forme delle società di capitali per la costituzione di una STP, mantenendo fermi il principio del cd. intuitus personae ed il criterio di esclusività a tutela del carattere professionale della prestazione, che diversamente assumerebbe carattere di imprenditorialità. Bisogna tuttavia escludere la possibilità di costituire una STP nella forma della s.r.l. semplificata, ex art. 2463-bis, comma 3, c.c., per l'incompatibilità delle due discipline, mentre risulta possibile l'uso della forma della s.r.l. unipersonale.

In riferimento alle delibere il documento precisa che la normativa dell'art. 10, comma 4, L. n. 12 novembre 2011, n. 183, istituisce “un equilibrio qualificato d'interessi” a tutela del principio d'indipendenza del professionista. La maggioranza qualificata dei 2/3 è da riferire ai soci professionisti, essendo la loro presenza funzionale all'esistenza stessa della società. Tale maggioranza è condizione imprescindibile, non disponibile e non modificabile tramite clausole statutarie. Da ciò deriva l'illegittimità di quelle deliberazioni o decisioni dei soci che, seppure prese nel rispetto formale della maggioranza qualificata dei 2/3, alterino nella sostanza tale equilibrio d'interessi previsto ex lege.

Infine, non vi sembra siano invece presenti norme che impediscano al socio non professionista di essere amministratore delegato della STP, diventandone legale rappresentante.