Centrale dei Rischi Banca d'Italia: nuove istruzioni

Fabio Fiorucci
02 Agosto 2016

Con il 15° aggiornamento di giugno 2016, la Banca d'Italia ha adeguato la Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 «Centrale dei Rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi» alla sopraggiunta evoluzione normativa (anche di matrice comunitaria), recependo altresì in un unico documento i chiarimenti già forniti con precedenti comunicazioni agli intermediari creditizi.

Con il 15° aggiornamento di giugno 2016, la Banca d'Italia ha adeguato la Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 «Centrale dei Rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi» alla sopraggiunta evoluzione normativa (anche di matrice comunitaria), recependo altresì in un unico documento i chiarimenti già forniti con precedenti comunicazioni agli intermediari creditizi.

L'intervento di razionalizzazione e chiarificazione ha un notevole impatto operativo; di seguito si evidenziano gli aspetti di maggiore interesse pratico-professionale introdotti dalle nuove Istruzioni:

  • è innanzitutto chiarito che requisito fondamentale per garantire l'affidabilità dei servizi offerti dalla Centrale dei rischi è la qualità dei dati trasmessi, in termini di accuratezza, completezza e pertinenza. Al fine di assicurare un corretto flusso segnaletico nei confronti della Centrale dei rischi gli intermediari partecipanti devono assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità e del sistema informativo aziendale e devono disporre di sistemi informativi adeguati a supportare i processi di estrazione, verifica e trasmissione dei dati di Centrale dei rischi, sia con riferimento agli importi che agli elementi anagrafici;
  • nell'ambito dei rapporti di collaborazione ex art. 7 del TUB, si prevede che le informazioni raccolte dalla Centrale dei rischi siano comunicate alle Autorità competenti degli Stati extracomunitari;
  • sono ridisegnate le modalità segnaletiche relative alle operazioni di factoring o di cessione tra banche e/o intermediari finanziari di crediti acquisiti nell'ambito dell'attività di factoring (cc.dd. ricessioni);
  • è introdotta una specifica evidenza delle perdite derivanti da cessione;
  • sono definiti i casi in cui è dovuta la segnalazione inframensile di sofferenza o della relativa estinzione nonché i casi in cui è dovuta la segnalazione delle perdite su crediti a sofferenza;
  • è ribadito che gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) in occasione della prima segnalazione a sofferenza. Il cliente consumatore, ai sensi dell'art. 125 TUB, va informato quando, per la prima volta, viene classificato “negativamente” (ossia quando si evidenzia un inadempimento persistente o una sofferenza); tale informativa deve essere preventiva, cioè va trasmessa prima dell'invio della prima segnalazione “negativa”. Per garantire l'inoltro delle segnalazioni nei termini previsti, l'intermediario può – se necessario previa integrazione del contratto di finanziamento – preavvertire il debitore/consumatore anche attraverso l'uso di mezzi elettronici o telematici, quali ad esempio mail o sms, che consentano il tempestivo e sicuro recapito dell'informazione;
  • è chiarito che è sanzionabile il comportamento degli intermediari che, invece di utilizzare i servizi messi a disposizione dalla Centrale dei rischi, richiedono il prospetto dei dati CR alla clientela al fine di valutarne il merito creditizio;
  • si considera “contestato” qualsiasi rapporto oggetto di segnalazione (finanziamenti, garanzie, cessioni, etc) per il quale sia stata adita un'Autorità terza rispetto alle parti (Autorità giudiziaria, Garante della Privacy, Mediatore ex D.Lgs. n. 28/2010 o altra preposta alla risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela). L'esistenza della contestazione deve essere indicata a far tempo dalla rilevazione relativa alla data in cui l'intermediario riceve formale comunicazione della pendenza in via giudiziale o stragiudiziale;
  • sono fornite alcune precisazioni riguardo alle modalità segnaletiche relative ad alcune operazioni particolari (maturity factoring, operazioni di apertura di credito documentario all'importazione, crediti contestati, peraltro già desumibili dai principi generali);
  • sono altresì precisati gli adempimenti a cui sono tenuti gli intermediari partecipanti in quanto responsabili della qualità delle informazioni, anche in caso di outsourcing delle attività di produzione delle segnalazioni e della lavorazione dei flussi di ritorno;
  • è indicata la possibilità per gli intermediari di utilizzare le informazioni acquisite dalla Centrale dei rischi per fini di difesa processuale, sempre che il giudizio riguardi il rapporto di credito intrattenuto con la clientele.

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