Pubblicata in G.U. la Legge di delegazione europea

La Redazione
02 Settembre 2016

La Legge 12 agosto 2016, n. 170 (cd. Legge di delegazione europea 2015) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 204 del 1° settembre 2016. Tra i diversi atti normativi comunitari che il Governo è chiamato ad attuare, si segnala la raccomandazione CERS/2011/3 in tema di mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, la direttiva UE n. 2015/849 (cd. IV antiriciclaggio) e la decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione tra privati.

La Legge 12 agosto 2016, n. 170 (cd. Legge di delegazione europea 2015) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 204 del 1° settembre 2016. Tra i diversi atti normativi comunitari che il Governo è chiamato ad attuare, si segnala la raccomandazione CERS/2011/3 in tema di mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, la direttiva UE n. 2015/849 (cd. IV antiriciclaggio) e la decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione tra privati.

L'art. 10 della legge di delegazione europea delega il Governo al recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico in tema di mandato macroprudenziale delle autorità nazionali allo scopo di istituire un Comitato per le politiche macroprudenziali quale autorità indipendente competente in materia. Al Comitato parteciperà la Banca d'Italia (in funzione presidenziale), la Consob, l'IVASS e la COVIP che condivideranno l'obiettivo di salvaguardare la stabilità del sistema finanziario.

In tema di antiriciclaggio, l'art. 15 delega il Governo per il recepimento della cd. direttiva IV antiriciclaggio. In particolare, al Comitato di sicurezza finanziaria (istituito dal D.L. n. 369/2001, conv. in L. n. 431/2001) sarà attribuito il ruolo di organismo preposto all'elaborazione dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo. Inoltre, al fine di migliorare la trasparenza delle persone giuridiche, dei trust o di altri autonomi centri di imputazione giuridica, tali soggetti saranno tenuti alla conservazione di informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva che saranno registrate, a cura del rappresentante legale, in apposita sezione del Registro delle imprese in modo da essere tempestivamente disponibili alle autorità competenti.

Si segnala inoltre l'art. 19 della legge delega che chiama il Governo all'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione tra privati. Nel necessario coordinamento con le norme incriminatrici già vigenti, l'Esecutivo dovrà garantire la punibilità di chi promette o offre denaro o altra utilità non dovuti a un soggetto che svolte funzioni dirigenziali o di controllo o comunque direttive presso società o enti privati affinché violi gli obblighi inerenti al proprio ufficio. Allo stesso modo, sarà punito colui che nell'esercizio di funzioni dirigenziali, di controllo o nello svolgimento di funzioni direttive, presso società o enti privati, sollecita o riceve denaro o altra utilità non dovuti ovvero ne accetta la promessa.

Viene infine modificato l'apparato sanzionatorio: per il reato di corruzione tra privati sarà prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a tre anni oltre alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività, ove l'imputato sia già stato condannato per le medesime condotte, mentre per le persone giuridiche sarà prevista la responsabilità in relazione al reato di corruzione tra privati punita con una sanzione pecuniaria non inferiore a 200 quote e non superiore a 600 quote nonché con l'applicazione delle sanzioni amministrative interdittive di cui all'art. 9 D.Lgs. n. 231/2001.

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