Il sequestro delle quote nelle società di persone

La Redazione
02 Settembre 2016

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 35853/2016, conferma che è possibile derogare alla disciplina generale di impignorabilità ed inespropriabilità delle quote di una società di persone qualora o i soci abbiano optato per un regime di libera trasferibilità della quota medesima o quando la società si trovi in una fase di liquidazione.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 35853/2016, conferma che è possibile derogare alla disciplina generale di impignorabilità ed inespropriabilità delle quote di una società di persone qualora o i soci abbiano optato per un regime di libera trasferibilità della quota medesima o quando la società si trovi in una fase di liquidazione.

La vicenda. Nel caso di specie l'imputato era stato condannato per il concorso nel reato di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000 per essersi sottratto in modo fraudolento al pagamento delle imposte dovute mediante l'alienazione ad un associazione no profit del 100% delle quote sociali di una s.a.s. posseduta conseguente cessione di tutti i beni immobili della società. Su tali beni viene disposto sequestro col fine di garantire il possibile soddisfacimento del fisco. L'imputato impugna la sentenza lamentando l'originaria impossibilità di aggredire le quote di una società di persone.

Sequestro e confisca nelle società di persone. La S.C., a conferma della posizione sostenuta dalla Corte territoriale, ricorda che la disciplina generale, per cui non si possono aggredire le quote di una società di persone fino a che non si verifichi lo scioglimento della stessa o del rapporto del socio, può essere derogata, rendendole liberamente pignorabili ed espropriabili, in due ipotesi: quando i soci abbiano in modo concorde scelto un regime di libera trasferibilità della quota medesima, e quando la società si trovi in fase di liquidazione. Nel caso di specie sono ritenute presenti entrambe le circostanze, considerato che la società era uni personale e in stato di liquidazione.

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