Determinazione del valore delle azioni in caso di recesso

02 Ottobre 2015

Con la circolare n. 17 del 29 maggio 2015, Assonime illustra le modifiche introdotte con il d.l. n. 91/2014 in merito alla disciplina dei criteri di liquidazione per le società quotate. Le modifiche più rilevanti consistono nell'eliminazione del riferimento all'utilizzo esclusivo della media aritmetica dei prezzi di chiusura e la possibilità di determinare del valore della liquidazione delle azioni facendo riferimento ai criteri previsti per le società non quotate.

Con la circolare n. 17 del 29 maggio 2015, Assonime illustra le modifiche introdotte con il d.l. n. 91/2014 in merito alla disciplina dei criteri di liquidazione per le società quotate. Le modifiche più rilevanti consistono nell'eliminazione del riferimento all'utilizzo esclusivo della media aritmetica dei prezzi di chiusura e la possibilità di determinare del valore della liquidazione delle azioni facendo riferimento ai criteri previsti per le società non quotate.

Prima delle modifica normativa le società con azioni quotate procedevano alla valutazione della liquidazione delle azioni facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura dei sei mesi precedenti alla pubblicazione o alla ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea che legittimava il recesso; ora, invece, anche le quotate si dovranno allineare a quanto già praticato dalle società non quotate, nelle quali il valore di liquidazione è determinato dagli amministratori.

Nello statuto delle quotate dovrà dunque essere previsto che il valore di liquidazione delle azioni sarà determinato dagli amministratori, e in esso sarà specificato il potere di stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione, indicando gli elementi di attivo e passivo del bilancio da rettificare.

Ove mancassero indicazioni statutarie, il criterio di determinazione del valore azionario resterà legato alla media aritmetica dei prezzi di chiusura.

A seguito delle modifiche, lo statuto potrà stabilire che il valore di liquidazione sia determinato dagli amministratori in base alla consistenza patrimoniale. È inoltre previsto l'onere per gli amministratori di acquisire il parere obbligatorio ma non vincolante del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale.

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