Limiti al potere di impugnare le delibere per il socio che abbia dato le quote in pegno

La Redazione
02 Ottobre 2017

In caso di partecipazione sociale sottoposta a pegno, il socio può richiedere l'annullamento di una delibera asseritamente invalida solo se il creditore pignoratizio abbia espresso voto contrario o sia rimasto assente o si sia astenuto, mentre l'azione non è proponibile se il creditore ha votato a favore della delibera, ponendosi in tal caso in contrasto con il comportamento dell'unico soggetto legittimato ad esprimere il voto.

In caso di partecipazione sociale sottoposta a pegno, il socio può richiedere l'annullamento di una delibera asseritamente invalida solo se il creditore pignoratizio abbia espresso voto contrario o sia rimasto assente o si sia astenuto, mentre l'azione non è proponibile se il creditore ha votato a favore della delibera, ponendosi in tal caso in contrasto con il comportamento dell'unico soggetto legittimato ad esprimere il voto. In caso di pegno o usufrutto sulle partecipazioni sociali, infatti, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario, ai sensi dell'art. 2352 c.c., mentre i diritti amministrativi diversi dal voto, tra cui appunto il diritto a impugnare le delibere assembleari, spettano sia al socio che al creditore o all'usufruttuario. In tal caso, però si rende necessario un coordinamento tra la legittimazione esclusiva del creditore pignoratizio a esercitare il diritto di voto e la legittimazione concorrente a impugnare la delibera.

Il socio, in altre parole, subisce gli effetti dell'espressione del diritto di voto da parte del creditore pignoratizio.

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