La cessione della partecipazione del socio/amministratore non lo libera da responsabilità

La Redazione
02 Novembre 2016

Nelle società a responsabilità limitata la delibera con cui i soci/amministratori, contestualmente alla cessione delle loro quote sociale, stabiliscono come conseguenza di tale cessione quella di essere liberati da ogni responsabilità, si riferisce esclusivamente a responsabilità riconducibili alla qualifica di “socio” e non anche a quelle connesse al titolo di amministratore.

Nelle società a responsabilità limitata la delibera con cui i soci/amministratori, contestualmente alla cessione delle loro quote sociale, stabiliscono come conseguenza di tale cessione quella di essere liberati da ogni responsabilità, si riferisce esclusivamente a responsabilità riconducibili alla qualifica di “socio” e non anche a quelle connesse al titolo di amministratore. Infatti, la rinuncia o la transazione dell'azione di responsabilità sociale – ex art. 2467, comma 5, c.c. - deve essere deliberatamente espressa dalla maggioranza qualificata prevista ex lege, non potendosi desumere in alcun modo da espressioni generiche contenute in verbali aventi altro oggetto, o, ancora, da fatti concludenti.

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