Concordato con riserva e atti di straordinaria amministrazione

La Redazione
03 Gennaio 2017

Rispetto all'attività di impresa, il criterio distintivo tra atti di straordinaria e ordinaria amministrazione deve essere elaborato sulla base della particolarità dell'attività di gestione dell'impresa che si articola e si sviluppa su due linee direttrici.

Rispetto all'attività di impresa, il criterio distintivo tra atti di straordinaria e ordinaria amministrazione deve essere elaborato sulla base della particolarità dell'attività di gestione dell'impresa che si articola e si sviluppa su due linee direttrici, la prima linea riguarda la predisposizione di un programma con l'individuazione degli obiettivi da realizzare, delle risorse umane, economiche e finanziarie necessarie per l'attuazione del piano, con l'indicazione dei rischi correlati al piano e delle misure di superamento dei rischi, la seconda linea di gestione concerne il controllo del regolare svolgimento del programma e la sua effettiva esecuzione, assumendo natura di ordinaria amministrazione esclusivamente gli atti esecutivi del piano che realizzano direttamente l'oggetto sociale.

Nel corso del concordato con riserva, sono atti di straordinaria amministrazione tutti quelli che, secondo un giudizio ex ante e in concreto hanno natura programmatica ovvero, pur essendo atti di esecuzione di un piano predisposto in funzione dell'oggetto sociale, non sono immediatamente attuativi dello scopo dell'impresa. La chiusura di una sede dell'impresa è un atto di natura organizzativa ed è quindi riconducibile agli atti di straordinaria amministrazione: il suo compimento necessita dell'autorizzazione del tribunale.

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