Politiche di distribuzione dei dividendi degli Enti Creditizi

03 Febbraio 2016

Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell' Unione Europea il 30.12.2015 la “Raccomandazione sulle politiche di distribuzione dei dividendi” (BCE/2015/49) degli enti creditizi, adottata il 17 dicembre 2015 dalla Banca Centrale Europea.

Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell' Unione Europea il 30 dicembre 2015 la “Raccomandazione sulle politiche di distribuzione dei dividendi” (BCE/2015/49) degli enti creditizi, adottata il 17 dicembre 2015 dalla Banca Centrale Europea.

I soggetti destinatari sono gli enti creditizi e le imprese di investimento, ovvero, nello specifico, i soggetti vigilati significativi e i gruppi vigilati significativi individuati all'art. 2, punti 16 e 22 del regolamento (UE), n. 468/2014 (BCE/2014/17).

L'oggetto del provvedimento sono gli utili conseguiti nell'esercizio finanziario 2015 dai suddetti soggetti e i criteri che dovrebbero rispettare in caso di loro pagamento.

Lo scopo è il rispetto di una gestione prudenziale degli enti creditizi nella distribuzione degli utili, in un contesto macroeconomico difficile che esercita pressione sulla redditività degli stessi incidendo sulla loro capacità di costituire la propria base di capitale.

Gli enti creditizi hanno tra le funzioni preminenti quella di finanziare l'economia, pertanto, una politica conservativa di distribuzione dei dividendi rientra in una adeguata gestione del rischio e in un solido sistema bancario.

La raccomandazione in commento, ribadendo l'obbligo per i soggetti destinatari di rispettare in via continuativa i requisiti patrimoniali minimi applicabili (c.d. requisiti di primo pilastro), come disposto dall'art. 92 del regolamento (UE) n. 575/2013, nonchè quelli imposti in conseguenza della decisione sul processo di revisione e valutazione prudenziale, ai sensi dell'art. 16, par. 2, lett. A del regolamento (UE) n. 1024/2013 ( c.d. requisiti di secondo pilastro), sottolinea la necessità di una politica conservativa nella distribuzione di dividendi.

Ciò al fine di soddisfare i suddetti requisiti anche in condizioni economiche e finanziarie deteriorate.

Il regolamento (UE) n. 1024/2013 ha istituito il Meccanismo di vigilanza unico (MVU) composto dalla Banca centrale europea (BCE) e dalle autorità nazionali competenti (ANC) degli stati membri partecipanti.

La BCE ha competenza esclusiva nell'assolvimento dei compiti di vigilanza microprudenziale attribuiti dall'art. 4 del regolamento 1024/2013 nei confronti degli enti creditizi insediati negli stati membri partecipanti.

Essa è responsabile del funzionamento efficace e coerente dell'MVU e le ANC hanno il compito di prestare assistenza alla BCE alle condizioni stabilite dallo stesso regolamento.

Mentre le autorità nazionali competenti assolvono a funzioni di vigilanza macroprudenziale, giusta art. 5 del regolamento 1024/2013, applicando i requisiti minimi in materia di riserve di capitale che gli enti creditizi devono detenere in maniera pertinente.

Tuttavia la BCE può applicare, qualora lo si ritenga necessario, invece delle autorità nazionali competenti o delle autorità nazionali designate, requisiti più elevati in materia di riserve di capitale rispetto a quelli applicati dalle autorità nazionali competenti o delle autorità nazionali designate.

Anche tale ultima raccomandazione pone l'accento sul rispetto del principio della sana e prudente gestione che deve connotare l'agire di ogni ente creditizio ed impresa di investimento al fine di tutelare gli investitori e la stabilità dell'intero sistema bancario.

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