Decade il sindaco che ha prestato opera di supervisione alla contabilità societaria

La Redazione
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03 Marzo 2016

L'applicazione dell'art. 2399 c.c., che prevede la decadenza del sindaco che sia legato alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, non è limitabile ai soli casi in cui tale soggetto rediga personalmente i documenti contabili, ma va estesa anche alle ipotesi nelle quali il suo coinvolgimento riguardi, in veste di revisore contabile, la supervisione della predisposizione della contabilità sociale.

L'applicazione dell'art. 2399 c.c., che prevede la decadenza del sindaco che sia legato alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, non è limitabile ai soli casi in cui tale soggetto rediga personalmente i documenti contabili, ma va estesa anche alle ipotesi nelle quali il suo coinvolgimento riguardi, in veste di revisore contabile, la supervisione della predisposizione della contabilità sociale.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4069/16, depositata il 1° marzo.

Il caso. Una società ricorre in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno che la condannava al pagamento in favore del controricorrente di una somma di denaro per l'esercizio della funzione di sindaco effettivo della società stessa. In primo grado il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo di pagamento, ritenendo che l'opponente fosse decaduto dalla carica, ex art. 2399 c.c.

E proprio sulla pretesa violazione della norma codicistica si fonda il ricorso per cassazione della società, la quale sostiene che la corte di merito, pur avendo accertato che il ragioniere svolgeva attività di lavoro dipendente per la società, ha erroneamente ritenuto che ciò non costituisse una causa di decadenza.

La tutela dell'indipendenza del sindaco. La Cassazione accoglie il motivo di ricorso, richiamando precedenti in cui si è affermato che la ratio dell'art. 2399 c.c. è ravvisabile, nel testo ante riforma, “nell'esigenza di garantire l'indipendenza di colui che è incaricato […] delle funzioni di controllo, in presenza di situazioni che potrebbero compromettere tale l'indipendenza” come nel caso in cui il controllore sia direttamente implicato nell'attività che dovrebbe controllare.

Le cause di decadenza. L'art. 2399 c.c. si applica, prosegue la S.Corte, non solo quando il sindaco rediga personalmente i documenti contabili, ma anche quando, come nel caso di specie, si limiti a compiere un'attività di supervisione, tale da evidenziare il suo diretto coinvolgimento nella predisposizione della contabilità sociale che sarà poi rimessa al suo controllo.