Trust: obblighi informativi verso il mercato in capo al trustee e non al beneficiario

La Redazione
03 Aprile 2017

Non risponde dell'omessa comunicazione di informazioni al mercato il beneficiario di un trust: la richiesta di notizie, ex art. 114 TUF, da parte della Consob deve essere rivolta al trustee, soggetto al quale sono formalmente intestati i beni e i rapporti oggetto del trust.

Non risponde dell'omessa comunicazione di informazioni al mercato il beneficiario di un trust: la richiesta di notizie, ex art. 114 TUF, da parte della Consob deve essere rivolta al trustee, soggetto al quale sono formalmente intestati i beni e i rapporti oggetto del trust.

Lo ha affermato la Cassazione, nella sentenza n. 8529 del 31 marzo scorso.

Il caso. Il beneficiario di un trust propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello ha ritenuto legittima la delibera Consob contenente una sanzione pecuniaria, ex art. 114 TUF, per l'omessa comunicazione di alcune informazioni, relative in particolare al numero di azioni trasferite a cinque società.

Comunicazioni al pubblico: profili soggettivi. La Cassazione ricostruisce la disciplina degli obblighi informativi al mercato, incombente sulle società quotate: in particolare, dal punto di vista soggettivo, ai sensi dell'art. 114 TUF, la Consob può richiedere “agli emittenti, ai soggetti che li controllano, agli emittenti quotati, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, nonché ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante” o a coloro che partecipano a un patto parasociale, che siano resi pubblici notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico.

Se è vero che il legislatore ha progressivamente ampliato la platea dei soggetti a cui la Consob può chiedere notizie, resta fermo che il quadro normativo vigente continua a prevedere una cerchia definita delle figure tenute all'adempimento di un obbligo informativo.

La vicenda in esame riguarda proprio una fattispecie in cui l'autorità di vigilanza ha richiesto informazioni a un soggetto – il beneficiario di un trust – non tenuto a tali obblighi.

Il ricorrente, infatti, non rivestiva alcuna delle qualifiche indicate dall'art. 114; peraltro, prosegue la S.C., poiché il trust è un insieme di beni e rapporti, formalmente intestati al trustee, e poiché quest'ultimo è l'unico soggetto legittimato a intrattenere rapporti con i terzi, soltanto a lui avrebbe dovuto essere rivolta la richiesta di notizie, da parte della Consob.

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