Assegnazione beni ai soci per le società poste in liquidazione nel 2016

La Redazione
03 Maggio 2017

Con la Risoluzione n. 54 del 2 maggio, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle modalità con cui le società di persone poste in liquidazione nel corso del 2016 possono accedere all'assegnazione agevolata dei beni ai soci, senza indicare gli importi relativi nel modello di dichiarazione Unico 2016.

Con la Risoluzione n. 54 del 2 maggio, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle modalità con cui le società di persone poste in liquidazione nel corso del 2016 possono accedere all'assegnazione agevolata dei beni ai soci, senza indicare gli importi relativi nel modello di dichiarazione Unico 2016.

Per effetto della Legge di Stabilità 2016 (art. 1, commi da 115 a 120 L. n. 208/2015) le società che, entro il 30 settembre 2016 assegnano o cedono ai soci beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, possono accedere a un regime opzionale di tassazione agevolata per tale assegnazione. La Legge di Bilancio 2017, peraltro, ha prorogato i termini per avvalersi delle agevolazioni al 30 settembre 2017 per la stipula degli atti di assegnazione, cessione e trasformazione (e al 30 novembre 2017 e 16 giugno 2018 per pagare l'imposta sostitutiva).

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che, a parziale modifica di quanto affermato nella precedente Circolare n. 26/2016, può trovare applicazione il principio di carattere generale del comportamento concludente, per effetto del quale le società poste in liquidazione nel corso del 2016 possono accedere al regime di assegnazione agevolata se sia stato effettuato il corretto e tempestivo versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostituiva dovuta, in presenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di riferimento; non serve, dunque, l'indicazione dei dati relativi alle assegnazioni/cessioni dei beni nel quadro RQ del modello Unico.

Nella Risoluzione si precisa, tuttavia, che le società sono tenute a redigere un prospetto di raccordo, contenente i dati relativi ai beni ceduti e all'imposta dovuta per la definizione dell'imposta.

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