Collegio sindacale obbligatorio nelle SRL

La Redazione
14 Ottobre 2014

Alla luce delle modifiche introdotte dal legislatore con il cd. Decreto competitività 2014 che ha disposto importanti novità e semplificazioni di carattere fiscale e societario per le imprese, è possibile sapere quali sono le casistiche in cui nelle società a responsabilità limitata è ancora obbligatoria la nomina del collegio sindacale?

Alla luce delle modifiche introdotte dal legislatore con il cd. Decreto competitività 2014 che ha disposto importanti novità e semplificazioni di carattere fiscale e societario per le imprese, è possibile sapere quali sono le casistiche in cui nelle società a responsabilità limitata è ancora obbligatoria la nomina del collegio sindacale?

Con la definitiva approvazione della Legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del D.L. n. 91/2014, recante il titolo “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”, meglio conosciuto come il cd. Decreto Competitività, il Legislatore ha introdotto una serie di importanti novità in materia di semplificazione anche a favore delle società di capitali.

In particolare l'art. 20 del citato Decreto prevede:

  • al comma 7, la riduzione del capitale minimo richiesto per la costituzione di una società per azioni da 120.000 euro a 50.000 euro;

  • al comma 8, l'abrogazione dell'obbligo di nominare un organo di controllo o un revisore unico per le SRL aventi un capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni, fermo restando tale obbligo negli altri casi previsti dal c.c.;

  • ai comma 8-bis e 8-ter modifiche alla disciplina delle azioni con diritto di voto limitato.

Con riferimento al quesito si evidenzia che il comma 8 dell'art. 20 abroga il comma 2. dell'art. 2477 c.c. che imponeva alle società a responsabilità limitata con capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni, di nominare un organo di controllo o un revisore unico.

Di conseguenza, la nomina dell'organo di controllo o del revisore resta obbligatoria solo se la società a responsabilità limitata:

  1. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

  2. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

  3. per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal comma 1 dell'art. 2435-bis c.c. Per tali limiti si intende:
    - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
    - ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
    - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Aspetto molto importante e da sottolineare, è che durante l'iter parlamentare, al fine di evitare probabili contenziosi tra società e collegio sindacale, è stato inserita una disposizione, presente nel testo finale, la quale afferma che la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca.

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