Collegio sindacale obbligatorio nelle SRL
14 Ottobre 2014
Alla luce delle modifiche introdotte dal legislatore con il cd. Decreto competitività 2014 che ha disposto importanti novità e semplificazioni di carattere fiscale e societario per le imprese, è possibile sapere quali sono le casistiche in cui nelle società a responsabilità limitata è ancora obbligatoria la nomina del collegio sindacale?
Con la definitiva approvazione della Legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del D.L. n. 91/2014, recante il titolo “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”, meglio conosciuto come il cd. Decreto Competitività, il Legislatore ha introdotto una serie di importanti novità in materia di semplificazione anche a favore delle società di capitali. In particolare l'art. 20 del citato Decreto prevede:
Con riferimento al quesito si evidenzia che il comma 8 dell'art. 20 abroga il comma 2. dell'art. 2477 c.c. che imponeva alle società a responsabilità limitata con capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni, di nominare un organo di controllo o un revisore unico. Di conseguenza, la nomina dell'organo di controllo o del revisore resta obbligatoria solo se la società a responsabilità limitata:
Aspetto molto importante e da sottolineare, è che durante l'iter parlamentare, al fine di evitare probabili contenziosi tra società e collegio sindacale, è stato inserita una disposizione, presente nel testo finale, la quale afferma che la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca. |