Efficacia retroattiva delle regole sulle società estinte

La Redazione
23 Febbraio 2015

La novità introdotta dal Legislatore con il Decreto Semplicazioni ha validità anche sulle società estinte già cancellate dal Registro delle Imprese nel corso del 2015. In sostanza la normativa può avere un effetto retroattivo?

La novità introdotta dal Legislatore con il Decreto Semplicazioni ha validità anche sulle società estinte già cancellate dal Registro delle Imprese nel corso del 2015. In sostanza la normativa può avere un effetto retroattivo?

In base all'art. 28, co. 4, del cd. Decreto “semplificazioni”, di cui al D.Lgs. n. 175/2014 (in vigore dal 13 dicembre 2014): “ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'art. 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese”.

Con la Circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014, l'Agenzia delle Entrate ha attribuito efficacia retroattiva all'art. 28 sopra citato, con la conseguenza che esso troverà applicazione anche per le attività di controllo riferite alle società che hanno fatto richiesta di cancellazione prima del 13 dicembre 2014, seppur nel rispetto dei termini di prescrizione e decadenza ordinari.

Secondo l'Agenzia delle Entrate le nuove regole sulle società estinte hanno efficacia retroattiva e valgono per le società già cancellate dal Registro delle Imprese alla data di entrata in vigore del Decreto “semplificazioni” e, sia, anche per le attività di controllo riguardanti periodi precedenti a detta data, fermo restando il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza. Inoltre i tecnici delle Entrate hanno chiarito che la nuova disciplina sulle società estinte è applicabile per gli atti già notificati, ancorché interessati da contenzioso.

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