Revisore contabile e cessazione anticipata dall'incarico
22 Dicembre 2014
Il revisore contabile di una società, che per motivi personali si dimetta dall'incarico, entro quale termine deve comunicare all'Autorità di Vigilanza la cessazione anticipata?
Il revisore ha l'obbligo di comunicare all'Autorità di Vigilanza i casi di cessazione anticipata dall'incarico. In particolare, l'art. 7 del D.Lgs. 39/2010, stabilisce che gli iscritti al registro dei revisori legali comunicano al MEF-RGD le variazioni dei propri dati anagrafici e dei dati cd. strumentali alla tenuta del registro, segnalando ogni variazione agli incarichi di revisione in corso. In sostanza il revisore, al fine del costante aggiornamento dei dati contenuti nel registro, è tenuto a comunicare: a) l'assunzione degli incarichi di revisione legale, anche in qualità di componente di un collegio sindacale incaricato della revisione legale, nonché di qualsiasi rinnovo degli stessi; b) la cessazione degli incarichi in corso per la scadenza naturale dell'incarico o per effetto di dimissioni, revoca o risoluzione consensuale. La comunicazione deve avvenire, esclusivamente in modalità telematica, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui detta variazione si è verificata e, in sostanza, per la rinunzia, dalla ricezione della comunicazione da parte della società. |