I redditi da STP

La Redazione
19 Dicembre 2014

Un professionista che intenda costituire con altri soggetti una società tra professionisti deve assoggettare i propri redditi alla ritenuta di acconto?

Un professionista che intenda costituire con altri soggetti una società tra professionisti deve assoggettare i propri redditi alla ritenuta di acconto?

La Legge n. 183/2011 ha ridefinito, all'art. 10, la possibilità di costituire società tra professionisti per l'esercizio delle attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico (così superando definitivamente la Legge 23 novembre 1939, n. 1815, espressamente abrogata).

Nella G.U. n. 81 del 6 aprile 2013 è stato pubblicato il D.M. 8 febbraio 2013, n. 34 (in vigore dal 21 aprile) recante il titolo “Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'art. 10, comma 10, della Legge 12 novembre 2011, n. 183”. Con tale Regolamento viene data finalmente attuazione alla possibilità di costituire società “per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico”.

Da un punto di vista della determinazione del reddito le STP sono assoggettate al reddito di impresa e, pertanto, la ritenuta d'acconto non trova applicazione. Il D.Lgs. n. 175/2014, meglio conosciuto come il cd. Decreto Semplificazioni fiscali, conteneva una norma che disponeva la tassazione per cassa del reddito prodotto dalle STP. Tale norma è stata tuttavia stralciata dal testo definitivo del Decreto.

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