Società in perdita sistematica: il calcolo si effettua su cinque anni

La Redazione
12 Giugno 2015

Assonime, nell'ultima Circolare (n. 21 di ieri), ha illustrato le novità riguardanti le società di comodo o non operative: per definirle tali, devono avere almeno cinque anni di perdita, e non più tre, come definito dalla Legge n. 724/1994.

Come è noto, la Legge n. 724/1994 (e successive modifiche) ha introdotto un regime fiscale particolare in relazione ad alcune società commerciali, di capitali o di persone, che si presumono “non operative” o di “comodo” onde ridurre il ricorso a tale strumento societario teso a usufruire di benefici giuridici e fiscali. Ricordiamo che sono considerate “società non operative” quelle con un ammontare complessivo di ricavi, e proventi, ma non quelli straordinari, e incrementi delle rimanenze medi degli ultimi tre esercizi inferiore a taluni parametri; l'alternativa, era quella che le società avessero due anni consecutivi di perdita e uno con dichiarazione inferiori al reddito minimo.

Invece, come anticipato dalla Circolare n. 32/2014 di Assonime, l'art. 18 del D.Lgs. 175/2014 ha previsto l'allungamento da tre a cinque anni (oppure, con quattro di perdita ed uno con reddito imponibile inferiroe al reddito minimo) del numero degli esercizi consecutivi in perdita che determina l'applicazione della disciplina delle società di comodo. Tale modifica è specificata nel dettaglio nell'ultima Circolare Assonime uscita ieri, la n. 21 del 10 giugno 2015. L'Associazione ricorda che nella disciplina delle società di comodo, oltre alla previsione di un reddito minimo ai fini IRES-IRPEF e IRAP e di alcune penalizzazioni in tema di riporto perdite e utilizzo dei crediti IVA dispone una maggiorazione di 10,5 punti dell'alioquota IRES dovuta da tali soggetti.

L'innovazione, con l'estensione a cinque anni, prevede in sostanza una potenziale riduzione dei soggetti che sottostaranno a tale disciplina.

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