L'esperto contabile può far parte di un collegio sindacale?

La Redazione
11 Giugno 2015

Con il Pronto Ordini n. 104/2015 il Consiglio ha riscontrato il quesito formulato dall'Ordine di Teramo. Si domandava se un soggetto iscritto alla sezione B dell'Albo - esperti contabili - ma non iscritto al Registro dei revisori legali dei conti, potesse essere nominato componente del collegio sindacale di una società agricola consortile.

Il CNDCEC, con Pronto Ordini del 22 maggio scorso n. 104/2015, ha risolto un dubbio pervenuto dall'Ordine di Teramo. Si domandava se le funzioni di un soggetto iscritto alla sezione B dell'Albo - esperti contabili - ma non iscritto al Registro dei revisori legali dei conti, potesse essere nominato componente del collegio sindacale di una società agricola consortile a r.l., dato che non vi è per quest'ultima l'obbligo del bilancio consolidato ed essendo affidata l'attività di revisione ad un organismo esterno.

Sul punto il Consiglio ha richiamato l'art. 2397 c.c. nella parte in cui dispone che “almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche”.

Il CNDCEC richiama cita anche il D.M. 29 dicembre 2004, n. 320 e il D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139. Quest'ultimo, in particolare, ricorda al primo comma dell'art. 78 che a decorrere dal 1° gennaio 2008 i richiami agli iscritti negli albi dei dottori commercialisti contenuti nelle disposizioni del Decreto, debbano intendersi riferiti agli iscritti nella sezione A (commercialisti dell'Albo).

Sulla scorta di tali considerazioni il Consiglio arriva ad una conclusione negativa del responso, precisando che le funzioni di cui all'oggetto del quesito non possano essere svolte da un iscritto alla sezione B - esperti contabili - ai quali è riconosciuta, invece, competenza tecnica per lo svolgimento delle funzioni di revisione.

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