Diritto di opzione: modifiche alla disciplina

La Redazione
05 Giugno 2015

Le novità sulla materia del diritto di opzione sono contenute nel D.L. n. 91/2014 e sono ampiamente illustrate nella Circolare n. 17 del 29 maggio 2015 di Assonime. Modificato l'art. 2441 del c.c.

Riduzione del periodo di durata minima per l'esercizio del diritto di opzione e un regime pubblicitario aggiuntivo: sono alcune delle novità contenute, tra le altre cose, nel D.L. n. 91/2014, nel quale l'art. 20, comma 6 modifica il comma 2 dell'art. 2441 del c.c., ed illustrate nella circolare Assonime n. 17 del 29 maggio 2015.

In origine, infatti, l'art. 2441 c.c. prevedeva che l'offerta di opzione doveva essere depositata presso l'ufficio del Registro delle Imprese con l'indicazione di un termine non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione entro il quale poteva essere esercitato il diritto; per le società quotate il termine era di quindici giorni. Volendo però equiparare società non quotate e quotate, consentendo alle prime di raccogliere più in fretta capitali, il termine di tempo è stato unificato a quindici giorni.

Lo stesso Decreto Legge, però, ha aggiunto al deposito dell'offerta al Registro delle Imprese l'obbligo di pubblicazione sul sito della società di un avviso concernente l'offerta di opzione, assicurando così ai soci l'accessibilità delle informazioni sull'offerta di opzione. La società, tuttavia, dovrà garantire la sicurezza del sito, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione, onde evitare i consueti problemi relativi alla pubblicazione di materiale sui siti internet, documenti che sono spesso modificabili e incerti circa il momento della loro messa in rete. L'autenticità del documento pubblicato dovrà inoltre essere garantita da una versione dello stesso sottoscritta da firma digitale attraverso un certificato riferibile alla società.

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