Nuovi controlli obbligatori, per qualcuno solo con modifica statutaria

La Redazione
04 Giugno 2015

Nella Circolare n. 17, dedicata alle nuove misure per la competitività previste dal diritto societario, Assonime approfondisce anche sulle conseguenze della riduzione del capitale sociale minimo delle S.p.A. nel sistema dei controlli obbligatori delle S.r.l.

Il riformulato art. 2477 c.c. non prevede più, quale causa di nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore, la presenza di un capitale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni (50.000 euro). Come fare, dunque, per dare immediata attuazione alle nuove norme e per, come espressamente previsto dal Legislatore, revocare per giusta causa l'organo nominato ma non più obbligatorio?

La risposta al quesito viene offerta da Assonime nella Circolare n. 17 del 29 maggio scorso, interamente dedicata alle modifiche, come quella appena descritta, operate dal

D.L.

n.

91/2014 (c.d. “Decreto competitività”)

al codice civile.

Come sottrarsi al vincolo della nomina obbligatoria

I tempi e le modalità di recepimento della novità normativa da parte delle società variano a seconda di quanto previsto nello Statuto sociale:

  • in caso di generico rinvio all'art. 2477, la società non è tenuta a nominare (o rinnovare) l'organo di controllo, anche qualora abbia un capitale sociale pari o superiore a 50.000 euro;
  • in caso di espressa previsione statutaria che specifichi l'obbligatorietà della nomina dell'organo di controllo o del revisore quando il capitale della s.r.l. non è inferiore a quello minimo previsto dalla legge per le s.p.a., occorre, invece, in presenza di un capitale sociale pari o superiore a 50.000 euro, modificare lo statuto per eliminare la relativa clausola.

Come opera la giusta causa di revoca

La norma che abroga il requisito legato al capitale minimo delle s.p.a. (art. 20, D.L. n. 91/2014) chiarisce espressamente che la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca. Anche in questo caso, per le sorti dell'organo in carica al momento del venir meno dell'obbligo di nomina, il ragionamento proposto da Assonime è analogo a quello precedente, con la necessità di modificare lo Statuto in caso di previsioni espresse. Differentemente dal caso di revoca del revisore, in cui la deliberazione dell'assemblea ha efficacia immediata, in caso di revoca del sindaco unico o dell'organo collegiale, è necessario seguire la procedura prevista dall'art. 2400 c.c., ovvero far approvare la relativa delibera dal Tribunale (che si limita ad accertare il venir meno del presupposto che fa sorgere l'obbligo di nomina).

Come sottolineato da Assonime, data la formulazione generica della menzionata norma, la medesima potrebbe essere ritenuta applicabile a tutte le ipotesi di cessazione per sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina (considerandola, dunque, al pari del principio espresso dal D.M. 261/2012 per la revoca dei revisori, ai sensi del quale costituisce giusta causa di revoca "la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge”).

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