Può essere dichiarata fallita la società che impugna la cartella esattoriale e si cancella dal Registro delle Imprese?

La Redazione
28 Maggio 2015

La Cassazione ha deliberato, con l'ordinanza n. 10819/2015, che la società che, avendo contestato una cartella delle Entrate, si è frattanto cancellata dall'elenco delle imprese, può essere dichiarata fallita.

Ma se la società che impugna la cartella esattoriale si dovesse cancellare dal registro delle imprese, può essere dichiarata fallita? Per la Corte di Cassazione, sì. È quanto ha stabilito con l'ordinanza del 26 maggio 2015 n. 10819, respingendo il ricorso presentato da una società che aveva reclamato la dichiarazione di fallimento; in precedenza, la Corte di Appello aveva già respinto il reclamo contro la sentenza che dichiarava il fallimento della società e la sua cancellazione dal Registro delle Imprese.

La società lamentava quindi di non essere tenuta al pagamento dell'ingente credito vantato dall'Erario nei suoi confronti, sostenendo inoltre che il processo tributario poteva rimanere in uno stato di quiescenza, vista e considerata la cancellazione della stessa dal Registro Imprese e quindi essendo divenuta inesistente la parte legittimata a proseguire il processo.

Per la Cassazione, tuttavia, le argomentazioni della parte ricorrente erano da considerarsi infondate. La cancellazione dal registro della società rendeva infatti definitiva la cartella esattoriale e la sentenza di primo grado. Argomentano i Giudici: “la mera contestazione del credito, comunque portato da un avviso di accertamento la cui congruità era già stata confermata da una sentenza di primo grado, ancorché temporaneamente privo di efficacia esecutiva, non poteva essere sufficiente a farne presumere l'inesistenza”. Definitivamente accertato il credito tributario contestato dalla contribuente, la Cassazione ha rigettato il ricorso.

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