Prelazione sul ramo d’azienda affittato ma solo se il contratto è ancora in essere

La Redazione
20 Aprile 2015

In caso di affitto di ramo d'azienda da concedente soggetto a procedura concorsuale, il diritto di prelazione all'acquisto spetta solo se il contratto di affitto non sia cessato prima della definitiva determinazione del prezzo di vendita. Lo sancisce la Cassazione nella sentenza n. 7753/2015.

L'affittuario del ramo d'azienda, che, in virtù del contratto di affitto abbia assunto la gestione (e i dipendenti) della società ammessa al concordato, ha diritto alla prelazione, in caso di vendita, solo se il contratto d'affitto è ancora in essere al momento della determinazione definitiva del prezzo di vendita, non bastando a tal fine la sola detenzione materiale dell'azienda.

Questa l'interpretazione offerta, nella sentenza del 16 aprile scorso, n. 7753, dalla Corte di Cassazione all'art. 3 della Legge n. 223/91 che disciplina, appunto, il diritto di prelazione dell'imprenditore che, a titolo di affitto, “abbia assunto la gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate alle procedure concorsuali”.

La questione ruota attorno all'espressione “abbia assunto la gestione”

Nel caso di specie, l'(ex) affittuario (poi detentore materiale) dell'azienda, adiva i Supremi Giudici per impugnare il provvedimento del Tribunale che respingeva il suo reclamo proposto avverso il decreto di trasferimento emesso dal Giudice Delegato del Fallimento. In particolare, vistosi negare il diritto di prelazione, in virtù della cessazione del contratto di affitto, reclamava davanti agli Ermellini che il menzionato art. 3 riconosce il diritto in questione a chi “abbia assunto la gestione” e non “a chi abbia la gestione”.

Per la Cassazione la semplice detenzione non fa conservare la prelazione

Respingendo il ricorso dell'imprenditore, la Corte nega che la formulazione della norma consenta di ritenere la spettanza del diritto a chi non abbia più la gestione dell'azienda “e soprattutto non può ritenersi l'attribuibilità del diritto a chi non possa più vantare un titolo giuridico a base della gestione, ma solo una situazione di mero fatto”.

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