Dalla FNC riflessioni sui ciriteri di determinazione del giusto compenso

La Redazione
17 Aprile 2015

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha diffuso un documento che riepiloga in maniera sintetica le disposizioni utili alla determinazione del compenso spettante ai revisori dei conti degli Enti Locali. A norma dell'art. 241 del TUOEL questo viene stabilito dall'Ente con la delibera di nomina mentre con D.M., pur in assenza di specifici criteri, ne vengono definiti i limiti massimi.

Con un contributo del 15 aprile scorso la FNC ha diffuso un breve ma sistematico riepilogo delle disposizioni utili alla determinazione del compenso spettante ai revisori dei conti degli Enti Locali.

A norma dell'art. 241 T.U.O.E.L., come noto, il compenso in parola viene stabilito dall'Ente con la delibera di nomina. L'articolo demanda poi ad un D.M. l'individuazione dei limiti massimi del compenso base erogabile al revisore senza, tuttavia, stabilire alcun criterio per la corretta determinazione del compenso medesimo. Tale circostanza, si legge nel documento, ha comportato l'adozione da parte degli Enti Locali di comportamenti altamente difformi tra loro.

Di qui l'esigenza rimarcata dalla FNC di intervenire in argomento per delineare i punti focali da rispettare per l'equa quantificazione da erogare ai professionisti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che siano stati nominati revisori dei conti degli enti locali, fatti salvi i limiti massimi enunciati nella normativa sopra citata.

Ai fini della determinazione del compenso, in particolare, l'art. 22, D.M. n. 140/2012, fa riferimento al “valore della pratica” e non alla durata dell'incarico e neppure alla presenza di più soggetti incaricati. Pertanto, il compenso risultante dall'applicazione delle percentuali definite dalla stessa Fondazione (e specificate nel documento allegato), deve essere considerato unico e per l'intero triennio di durata dell'incarico dell'organo di revisione presso l'Ente Locale.

Ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.M. in commento, inoltre, qualora l'incarico sia collegiale, il compenso potrà essere aumentato sino al doppio.

In conclusione, dunque, al fine di procedere ad una adeguata e corretta determinazione del compenso spettante al professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, incaricato della revisione economico-finanziaria, l'Ente Locale deve riferirsi ai criteri stabiliti dall'art. 22, D.M. n. 140/2014, tenuto altresì conto delle maggiorazioni previste per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, quale può ritenersi l'attività di revisione presso la P.A.

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