Compenso dei sindaci, i minimi tariffari non vincolano

La Redazione
14 Aprile 2015

La decisione del giudice delegato, che conferma il compenso professionale pattuito tra sindaco e società al di sotto dei minimi tariffari, è immune da vizi. Così afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 7299/2015.

Il sindaco che abbia pattuito con la società (poi fallita) il proprio compenso al di sotto dei minimi tariffari stabiliti dall'Ordine dei Commercialisti, in sede di opposizione allo stato passivo, non ha modo di difendersi dalla deroga illegittima di tali minimi, e, nulla può lamentare se il Giudice delegato, appurata l'esistenza dell'accordo, ha respinto la sua opposizione, ammettendo allo stato passivo il compenso pattuito.

È questo, in estrema sintesi, il principio che si ricava dalla sentenza di Cassazione dello scorso 10 aprile, n. 7299, con cui la Corte ha rigettato il ricorso del sindaco e confermato il decreto del Tribunale con cui veniva respinta l'opposizione allo stato passivo del fallimento.

Nodo della questione la presenza di un accordo tra le parti

Centrale nella vicenda, la presenza di una libera pattuizione tra le parti del compenso del sindaco, che solleva il Giudice delegato dal procedere alla sua determinazione ai sensi dell'art. 2233 c.c., prevista, appunto, per le ipotesi di mancata statuizione del compenso nell'atto costitutivo o da parte dell'assemblea.

Tenendo presente che, anche in questi ultimi casi, il giudice chiamato alla quantificazione dell'entità della retribuzione (nel caso di specie, in sede di opposizione allo stato passivo), non deve considerare il solo dettato del citato art. 2233, ma anche il quadro normativo ulteriore, formatosi a seguito della giurisprudenza della Corte di Giustizia (Cass. Civ., sent. 27090/2011) e degli interventi di cd. liberalizzazione normativa che “hanno valorizzato la libera determinazione dei compensi tra le parti”.

Nel caso di specie, errore commesso dal sindaco, quello di negare la presenza di tale accordo, sebbene positivamente accertata (sia pure in via indiziaria o presuntiva), come ha concluso il giudice di merito.

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