L’ipoteca sui contributi previdenziali non è revocabile

La Redazione
13 Aprile 2015

Con la sentenza n. 7140/2015, la Corte di Cassazione fa chiarezza sulla natura dell'ipoteca iscritta per crediti non tributari ma previdenziali: costituisce una figura a sé rispetto alle ipotesi codicistiche e non è suscettibile di revocatoria fallimentare.

L'ipoteca iscritta per crediti non di natura tributaria ma previdenziale, ex art. 77, D.P.R. n. 602/73, non è assimilabile a nessuna delle tre figure di ipoteca disciplinate dal codice civile ma costituisce un quartum genus. La sua pacifica diversità, oltre a impedirne ogni assimilazione a quella giudiziale, la rende immune da revocatoria fallimentare.

Questo quanto precisato sull'ipoteca su contributi previdenziali dalla Cassazione nella sentenza del 9 aprile scorso, n. 7140, con cui la Corte, ribaltando la precedente pronuncia di merito, ha imposto l'ammissione del credito in questione al passivo del fallimento della società debitrice, con collocazione ipotecaria.

La decisione di Appello

La CTR respingeva l'opposizione allo stato passivo, proposta dall'agente della riscossione, per chiedere l'ammissione in via privilegiata del credito per contributi previdenziali assistito da ipoteca. I Giudici di merito, ritenuta innoponibilità dell'ipoteca, in quanto revocabile, ne disconoscevano la natura legale e l'assimilavano a quella giudiziale.

La decisione di Cassazione

Come chiarito dai Supremi Giudici, la citata ipoteca non può essere in nessun modo assimilata ad alcuna delle tre figure disciplinate dal Codice Civile: né a quella volontaria (difettando il consenso dell'altra parte), né a quella legale (perché iscritta in modo automatico su beni immobili a rafforzamento dell'adempimento delle obbligazioni), né a quella giudiziale (in quanto avente titolo in un provvedimento cui la legge riconosce tale effetto). L'ipoteca su crediti previdenziali, fondandosi su provvedimento amministrativo (richiesta d'iscrizione del menzionato art. 77), rappresenta un quartum genus.

La sua diversità, per la Corte, ne impedisce la riconducibilità all'ambito di applicazione dell'art. 67, comma 1, n. 4, L.F., dunque, “non è suscettibile di revocatoria fallimentare, limitata a quelle volontarie e giudiziali”.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.