Doppia iscrizione al REA e al Registro delle Imprese

La Redazione
13 Aprile 2015

In risposta al quesito formulato dalla Camera di Commercio di Crotone, il Ministero dello Sviluppo Economico, con Parere n. 50217 del 9 aprile scorso, ha chiarito che un soggetto che sia iscritto soltanto al REA non può partecipare ad un contratto di rete d'impresa.

Nella scorsa settimana il MISE ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il Parere n. 50217/2015, con il quale ha chiarito alcuni quesiti posti dalla Camera di Commercio di Crotone riguardanti in particolare la possibilità per un soggetto, iscritto solo al REA, di partecipare ed essere impresa di riferimento di un contratto di rete.

La risposta data è stata di esito negativo, ciò in ragione anche del fatto (cosi come espresso nel parere alla Camera di Cagliari del 13 agosto 2014) che “l'associazione, che è iscritta nel REA, non è impresa nel momento in cui l'attività economica si esplica in via meramente sussidiaria e complementare rispetto all'attività principale (di tipo, ovviamente, non economico) svolta dall'associazione stessa (Circolare M.I.C.A. n. 3407/C del 09 gennaio 1997). Se così non fosse - continua il Ministero - l'associazione sarebbe infatti impresa, in quanto tale da iscrivere nella competente sezione del registro delle imprese”.

Le esigenze del Legislatore lo hanno indotto a richiedere il duplice requisito della natura imprenditoriale del partecipante al contratto, sia dal punto di vista formale che sostanziale.

Infatti, sotto il primo profilo è necessario ricorrano tutti gli elementi presenti all'art. 2082 c.c., ma a tale condizione è necessario aggiungere anche l'aspetto formale dell'impresa, ovvero l'iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal MISE si ricava in maniera chiara che un soggetto iscritto solamente nel REA non può partecipare ad un contratto di rete d'impresa, non avendo la natura di impresa in senso sostanziale e non avendo una propria posizione in seno al Registro delle Imprese né in sezione ordinaria, né in sezione speciale ed infine non può essere iscritto su alcuna posizione Registro delle Imprese, come invece richiede la norma.

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