Restyling per l’OIC 12

Fonte:
La Redazione
26 Agosto 2014

Tra i Principi Contabili recentemente pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità, nella nuova versione modificata ed integrata tenendo conto dell'evoluzione normativa e delle dinamiche aziendali, il Principio Contabile n. 12 è interamente dedicato alla definizione dei criteri da adottare per la presentazione degli schemi obbligatori di bilancio, con particolare riguardo alla loro struttura e al loro contenuto.

Il 05 agosto 2014, con la pubblicazione di 16 nuovi Principi Contabili Nazionali, l'Organismo Italiano di Contabilità ha completato il processo di revisione iniziato nel 2010, lasciando, per ora “incompiuto” solo il Principio Contabile n. 24 dedicato alle immobilizzazioni immateriali.

L'OIC 12, dedicato alla Composizione e agli schemi di bilancio d'esercizio è stato rivisto alla luce delle modifiche apportate ad altri Principi ad esso collegato; questo processo di rinnovamento e coordinamento dei contenuti è stato fatto allo scopo di renderne più agevole la lettura e l'utilizzo delle disposizioni in esso contenuti.

Il Principio Contabile n. 12 si applica alle società che redigono il bilancio d'esercizio, ovvero le società di capitali; le società cooperative; le società di persone, quando tutti i soci illimitatamente responsabili siano a loro volta società di capitali; ed ai consorzi con attività esterna e alle società consortili, coerentemente con la disciplina giuridica di tali soggetti.

Il medesimo Principio Contabile raccomanda la redazione del bilancio d'esercizio anche per le società di persone, diverse da quelle di cui sopra, e per gli imprenditori individuali che svolgano attività commerciale.

In particolare, rispetto alla versione precedente che risaliva al 2005, sono state stralciate le disposizioni inerenti il Rendiconto Finanziario, in quanto contenute nell'OIC 10, anch'esso pubblicato il 05 agosto 2014; mentre sono state pubblicate in appendice le norme del Codice Civile collegate alla presentazione degli schemi di bilancio: Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa.

Per rispondere all'esigenza di fornire le informazioni rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, si è provveduto ad incorporare, direttamente all'interno del corpo del Principio Contabile, anche l'Interpretativo n.1, prevedendo che “i componenti postivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa”.

In particolare, è stato precisato che se un elemento dello Stato Patrimoniale ricade sotto più voci dello schema, la scelta per una corretta collocazione deve essere effettuata dal redattore del bilancio tenendo conto delle esigenze informative dei principali destinatari del bilancio stesso.

Per tenere conto degli aggiornamenti anche degli altri Principi Contabili collegati a quello in esame, è stato rivisto il contenuto di alcune delle voci del Conto Economico.

Ad esempio è stata rivista la definizione dell'attività straordinaria classificandola come “… i proventi e gli oneri la cui fonte è estranea all'attività ordinaria della società. Sono considerati straordinari i proventi e gli oneri che derivano da: a) eventi accidentali e infrequenti; e b) operazioni infrequenti che sono estranee all'attività ordinaria della società”.

Per quanto riguarda la Nota Integrativa, è stato specificato che le informazioni in essa contenute devono essere presentate nel medesimo ordine con cui le voci collegate sono indicate negli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico.

Si è inoltre esplicitata la necessità di fornire ulteriori precisazioni relative ai criteri di valutazione adottati dalla società, così come previsto dall'art. 2427, numero 1 del c.c..

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.