SRL e organi di controllo, si cambia
25 Agosto 2014
La sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca: è quanto stabilito - con previsione introdotta in sede di conversione dalla Legge n. 116/2014 - dall'art. 20 del Decreto Competitività (D.L. n. 91/2014), che ha modificato l'art. 2477 c.c., eliminando l'obbligo di nomina del collegio sindacale della s.r.l. in funzione del capitale sociale. In particolare, l'art. 20, D.L. n. 91/2014, così come formulato a seguito della Legge di conversione, dispone l'abrogazione del co. 2 dell'art. 2477 c.c., secondo cui, per le SRL, "L'obbligo di nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni" (ridotto da ultimo da 120 mila a 50 mila euro, a seguito di modifica all'art. 2327 c.c. disposta dallo stesso art. 20 del Decreto Competitività). Ne consegue, dunque, che l'obbligo di nomina dell'organo o del revisore, per le s.r.l., è ormai svincolato dal capitale sociale e sussiste nei casi di cui al co. 3 del medesimo art. 2477 c.c., ovverosia quando la società versi in una delle seguenti situazioni:
Per dirimere i dubbi relativi alla possibile revoca in quelle società che, alla luce della nuova disciplina, non sono più obbligate alla nomina dell'organo di controllo o del revisore, la Legge n. 116/2014, in sede di conversione, ha inserito nell'art. 20 del Decreto la previsione secondo cui, a seguito delle modifiche apportate alle relative norme del codice civile, "la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca". |