SRL e organi di controllo, si cambia

La Redazione
25 Agosto 2014

A seguito delle modifiche apportate all'art. 2477 c.c. dal D.L. n. 91/2014 (c.d. Decreto Competitività), convertito con modifiche dalla Legge n. 116/2014, scompare l'obbligo di nomina del collegio sindacale della SRL in funzione del capitale sociale e, secondo la previsione inserita in sede di conversione, la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca.

La sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca: è quanto stabilito - con previsione introdotta in sede di conversione dalla Legge n. 116/2014 - dall'art. 20 del Decreto Competitività (D.L. n. 91/2014), che ha modificato l'art. 2477 c.c., eliminando l'obbligo di nomina del collegio sindacale della s.r.l. in funzione del capitale sociale.

In particolare, l'art. 20, D.L. n. 91/2014, così come formulato a seguito della Legge di conversione, dispone l'abrogazione del co. 2 dell'art. 2477 c.c., secondo cui, per le SRL, "L'obbligo di nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni" (ridotto da ultimo da 120 mila a 50 mila euro, a seguito di modifica all'art. 2327 c.c. disposta dallo stesso art. 20 del Decreto Competitività). Ne consegue, dunque, che l'obbligo di nomina dell'organo o del revisore, per le s.r.l., è ormai svincolato dal capitale sociale e sussiste nei casi di cui al co. 3 del medesimo art. 2477 c.c., ovverosia quando la società versi in una delle seguenti situazioni:

  • sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • per due esercizi consecutivi abbia superato due dei limiti indicati dal co. 1 dell'art. 2435-bis c.c. (totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari a 4.400.000 euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 8.800.000 euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 50 unità).

Per dirimere i dubbi relativi alla possibile revoca in quelle società che, alla luce della nuova disciplina, non sono più obbligate alla nomina dell'organo di controllo o del revisore, la Legge n. 116/2014, in sede di conversione, ha inserito nell'art. 20 del Decreto la previsione secondo cui, a seguito delle modifiche apportate alle relative norme del codice civile, "la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca".

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