Niente falso in atto pubblico per il bilancio depositato al Registro Imprese
15 Gennaio 2015
Non merita di essere punito l'amministratore che depositava presso il Registro Imprese bilanci non formalmente approvati, allegandovi i verbali di assemblee, in realtà mai tenutesi, e delle relative approvazioni. Il suo comportamento non integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), né il funzionario della Camera di Commercio che riceve gli atti risponde di falso ideologico in atto pubblico per induzione (art. 479 c.p.). Questo quanto viene deciso dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 13 gennaio scorso n. 1205, con cui vengono smontate le tesi accusatorie e rigettato il ricorso del PM. Già i Giudici di Appello avevano assolto l'amministratore, sostenendo che il falso ideologico, sebbene esistente, fosse stato “innocuo” non avendo determinato “alcun vulnus per la fede pubblica”. Gli Ermellini, intervenuti nella controversia con la sentenza, escludono definitivamente la responsabilità penale dell'imputato sulla scorta di molteplici fattori: il deposito del bilancio presso la Camera di Commercio non ha carattere costitutivo, né con esso si attesta la regolarità della procedura di approvazione, mentre, relativamente al funzionario, lo stesso si limita a certificare l'avvenuto deposito degli atti e non anche la regolarità del loro contenuto. Neppure l'obbligatorietà per legge del deposito dei bilanci societari fa cambiare idea ai Supremi Giudici, che sottolineano come l'omissione sia “tuttavia … sanzionata amministrativamente, così come previsto dall'art. 2630 c.c.”. |