La FNC su organi di controllo e riduzione di capitale nelle cooperative
03 Ottobre 2016
Il 30 settembre 2016 la Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato un approfondimento di Raffaele Marcello e Cristina Bauco, dal titolo “Riduzione del capitale nelle società cooperative e ruolo dell'organo di controllo”. Data la particolare disciplina che il codice civile dedica agli organi di controllo delle cooperative, la FNC ha ritenuto ha ritenuto opportuna un'analisi su come questi organi operino nel caso in cui la cooperativa si trovi ad affrontare una situazione di difficoltà economica o pre-crisi.
L'art. 2519 c.c. dispone una regola generale per la quale alle società cooperative si applicano le disposizioni destinate alla s.p.a., escluso il caso in cui i soci siano meno di venti e nello statuto sia indicata la volontà di ricorrere alle norme proprie della s.r.l., quindi, alle regole proprie del modello (organizzativo) cooperativo, si sovrappongono le regole dettate per il tipo societario lucrativo effettivamente prescelto in sede di costituzione.
Uno dei due temi centrali del documento è quello del controllo interno: si tratta dei controlli pubblicistici, dei controlli interni e delle ipotesi che fanno scattare l'obbligo di nominare il collegio sindacale. Tale nomina si realizza in forme totalmente differenti rispetto a quelle previste per la s.p.a., e lo statuto può disporre altre ipotesi di convocazione obbligatoria da sommare a quelle previste ex lege. Oltre alle particolarità del meccanismo di nomina, si affronta il tema della composizione del collegio, dei poteri – che si dividono in poteri di controllo e d'intervento – e delle modalità di esercizio di questi ultimi. A fronte del silenzio del codice sulla revisione legale, si ritiene che nelle cooperative che adottano il modello s.p.a. la revisione legale sia sempre obbligatoria. Qualora ricorrano i presupposti di legge può trovare applicazione la previsione di cui all'art. 2409-bis, comma 2, c.c. e la funzione di revisione può essere demandata al collegio sindacale trattandosi di società non tenute alla redazione del bilancio consolidato, in tal caso il collegio dovrà essere composto da revisori legali iscritti nel registro.
Sul finale, il documento affronta il tema del trattamento delle perdite nelle cooperative. Anche la riduzione di capitale per perdite non ha disciplina specifica per la cooperativa. L'art. 2545-duodecies c.c. dispone che sia causa di scioglimento esclusivamente la perdita del capitale sociale, e non anche la sua riduzione al di sotto del minimo legale, ipotesi contemplata nell'art. 2484, comma 1, n. 4, c.c. Quindi, compito degli organi di controllo interno non è solo quello provvedere ad una tempestiva nomina del collegio quando ricorrano situazioni di criticità economica, ma anche quello di verificare, una volta avvenuta la delibera, se si sia integrata la predetta causa di scioglimento o meno. |