OPA da consolidamento e maggiorazione del diritto di voto: i chiarimenti della Consob

La Redazione
03 Novembre 2015

Con comunicazione del 15 ottobre scorso, la Consob risponde ad un quesito in merito all'applicazione della disciplina dell'OPA obbligatoria da consolidamento nell'ipotesi di maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-quinquies, d.lgs. n. 58/1998.

Con comunicazione del 15 ottobre scorso, la Consob risponde ad un quesito in merito all'applicazione della disciplina dell'OPA obbligatoria da consolidamento nell'ipotesi di maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-quinquies, d.lgs. n. 58/1998.

Nello specifico, viene chiesto se sia applicabile l'orientamento della Commissione secondo il quale non sussiste l'obbligo di promuovere l'OPA da consolidamento in capo al socio che venga a detenere una partecipazione superiore al 50% a causa di acquisti di titoli compiuti entro i limiti di cui all'art. 46 Regolamento Emittenti, anche nel caso in cui il superamento della soglia del controllo di diritto avvenga per effetto della maturazione della maggiorazione dei diritti di voto. Inoltre viene chiesto se le medesime conclusioni possano estendersi anche alla diversa ipotesi in cui il superamento della soglia del 45% avvenga prima dell'iscrizione nell'elenco speciale.

La Commissione afferma che i presupposti dell'obbligo di OPA (acquisti e maggiorazione del diritto di voto) risultano del tutto equiparabili e, pertanto, gli orientamenti espressi con la Comunicazione n. Dem/2042919 del 14 giugno 2002 e la Comunicazione n. Dem/11016918 del 4 marzo 2011, devono ritenersi applicabili anche al consolidamento della partecipazione derivante da maggiorazione dei diritti di voto, escludendo dunque l'obbligo di OPA.

Tale conclusione si applica sia in caso di superamento della soglia del 45% del capitale nei dodici mesi successivi all'iscrizione nell'elenco o nel periodo antecedente alla stessa iscrizione, anche in ragione della circostanza che la mera iscrizione nell'elenco speciale da parte dell'azionista è irrilevante ai fini della disciplina dell'OPA obbligatoria, fermo restando il presupposto per cui il superamento della soglia del 45% dove avvenire a seguito di acquisti compiuti nei limiti dettati dall'art. 46 del Regolamento Emittenti.

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