In G.U. indennizzi ai risparmiatori e modifiche alla l. fall.
04 Maggio 2016
Il D.L. n. 59/2016 approvato dal Governo lo scorso 29 aprile e recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione” è stato pubblicato sulla G.U. n. 102 del 3 maggio 2016. Registro delle procedure concorsuali. Entrano dunque oggi in vigore le modifiche apportate alla legge fallimentare, tra le quali l'istituzione del Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi, presso il quale saranno pubblicati i documenti relativi alle procedure concorsuali e agli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis l. fall. Ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti, previa autorizzazione del giudice del procedimento. Costituzione telematica del comitato dei creditori. Viene inoltre introdotta la possibilità di ricorrere alle procedure telematiche per la costituzione del comitato dei creditori, che si considera costituito con l'accettazione della nomina da parte dei suoi componenti, senza necessità di convocazione dinanzi al curatore. Anche l'udienza potrà svolgersi in via telematica, in relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori. Indennizzi agli investitori. Il D.L. n. 59/2016 prevede inoltre disposizioni relative agli indennizzi ai risparmiatori che avevano acquistato obbligazioni delle quattro banche coinvolte nel c.d. salva-banche. Coloro che avevano provveduto all'acquisto entro il 12 giugno 2014 possono richiedere al Fondo di solidarietà costituito dal Governo l'erogazione di un indennizzo forfettario previo accertamento di alcune condizioni patrimoniali. L'istanza dovrà essere presentata entro quattro mesi dall'entrata in vigore del decreto. |