Iscrizione INPS del socio amministratore di S.R.L.
04 Giugno 2015
L'amministratore di una SRL commerciale di cui è anche socio, percepisce compensi per tale attività. Si chiede di sapere se sia tenuto alla doppia iscrizione INPS e cioè alla gestione separata e alla gestione commerciale?
Sussiste l'obbligo di iscrizione anche alla Gestione commercianti nell'ipotesi in cui un soggetto eserciti contemporaneamente una qualsiasi attività autonoma che comporti obbligo di iscrizione alla Gestione separata ed un'attività imprenditoriale compresa tra quelle iscrivibili alla Gestione commercianti o artigiani; ai fini di tale ultima iscrizione non è richiesta la verifica del requisito della prevalenza, bensì degli elementi della abitualità e della professionalità della prestazione lavorativa, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti dalle rispettive discipline normative di settore.
Sono soci lavoratori tutti coloro che svolgono un'attività rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo effettivo raggiungimento attraverso il concorso della collaborazione prestata a favore della società dai collaboratori della stessa. Può ritenersi abituale un'attività effettuata per poche ore al giorno e non tutti i giorni, come è nel caso della gestione immobiliare, oppure un'attività necessaria all'interno del processo aziendale anche se non costituisce lo scopo aziendale, quale quella di predisposizione della documentazione necessaria alla vendita.
Parimenti, può ritenersi abituale un'attività di vendita di merce on-line, ove sia effettuata con carattere di sistematicità e di reiterazione nel tempo. Come ribadito dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 126/E del 16 dicembre 2011, i “connotati dell'abitualità, sistematicità e continuità dell'attività economica vanno intesi in senso non assoluto ma relativo, con la conseguenza che la qualifica di imprenditore può determinarsi anche in ragione del compimenti di un unico affare, avente rilevanza economica e caratterizzato dalla complessità delle operazioni in cui si articola, che implicano la necessità di compiere una serie coordinata di atti economici”.
La presenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni sono elementi che possono avere rilevanza al fine della valutazione: la suprema Corte ha confermato di ritenere compiuta la prova dell'esercizio dell'attività da parte del socio in presenza della semplice domanda di iscrizione e dell'assenza di lavoratori ad eccezione dell'altro socio (Cass. Sez. lav., 11685/12). A tal proposito, è da tener presente che “per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa” (Cass. sez. lav., 5360/12).
Pertanto nel caso di un socio amministratore di SRL che percepisca compensi e che svolga una attività imprenditoriale vi è certamente l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, mentre per l'iscrizione alla Gestione commercianti è subordinata alla condizione dell'abitualità della prestazione lavorativa di natura imprenditoriale; è irrilevante, quindi, che questa sia o meno prevalente rispetto a quella di amministratore. |